Articolo 1111. Scioglimento della comunione.
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni
caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare
gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato
stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo
scioglimento della comunione prima del tempo convenuto
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