Articolo 1071. Divisione del fondo dominante o del fondo servente.
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna
porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata
del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
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