Articolo 1056. Passaggio di vie funicolari.
Ogni proprietario č parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo
fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a
tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale
scopo, in conformitā delle leggi in materia.
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