Articolo 1056. Passaggio di vie funicolari.

Ogni proprietario č parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformitā delle leggi in materia.

 

 

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