Appalto
definizione
art. 1665 c.c. |
l'appalto è il
contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro cui si obbliga
l'altra parte (committente) |
L'appalto è utilizzato quando un soggetto non può o non vuole
compiere in prima persona il lavoro relativo ad un'opera o ad un servizio.
Per svolgere il lavoro, quindi, si rivolge ad un imprenditore che con la sua
organizzazione s'incaricherà di compiere completamente l'opera dietro
corrispettivo.
Vediamo, quindi, le posizioni delle parti cominciando dall'appaltatore:
appaltatore |
deve fornire la
materia necessaria a compiere l'opera (art. 1658 c.c.) |
non può apportare
variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non
le ha autorizzate (art. 1659 c.c.) |
è tenuto a dare
pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo
fornita (art. 1663 c.c.) |
se si tratta di edifici o di
altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata è
responsabile per la rovina o per il pericolo di rovina dello stesso
per 10 anni dal compimento dell'opera (art. 1669 c.c.) |
è tenuto alla
garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è
dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i
vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in
questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore
(1667 c.c.) |
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Consideriamo, ora, la posizione del committente.
committente |
solo lui può
autorizzare variazioni dell'opera. Se le variazioni sono necessarie
per compiere l'opera a regola d'arte e superano 1\6 del prezzo
convenuto questo dovrà essere modificato anche con l'intervento del
giudice in caso di disaccordo (artt. 1659-1660 c.c.) |
ha diritto di
controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie
spese lo stato (art. 1662 c.c.) |
prima di ricevere
la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta (1665 c.c.) |
deve, a pena di
decadenza, denunziare allo appaltatore le difformità o i vizi entro
sessanta giorni dalla scoperta (art. 1667 c.c.) |
in caso di vizi o
difformità dell'opera può chiedere che siano eliminati o, nei casi
più gravi, la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.) |
entro un anno deve
denunziare all'appaltatore i vizi relativi alla possibile rovina di
edifici (art. 1669 c.c.) |
può recedere dal
contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la
prestazione del servizio purché tenga indenne l'appaltatore delle
spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno |
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L'appaltatore può anche subappaltare il lavoro, solo se è
stato autorizzato dal committente, ma è sempre direttamente responsabile nei
suoi confronti. Può però agire in via di regresso nei confronti dei
subappaltatori se gli ha comunicato la denunzia del committente entro 60 gg. dal
ricevimento.