Apertura di credito bancario
definizione
art. 1842 c.c. |
l'apertura di
credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a
tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un
dato periodo di tempo o a tempo indeterminato
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L'art. 1842 prevede due tipi di apertura di credito:
a tempo determinato
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la banca si obbliga a tenere a
disposizione la somma per un periodo prestabilito e può recedere
prima della scadenza del termine solo per giusta causa (art.
1845 c.c.). Il recesso opera
immediatamente ma la banca deve concedere al cliente un termine di
almeno 15 gg. per la restituzione delle somme utilizzate
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a tempo indeterminato
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la banca tiene a disposizione la
somma per un periodo non stabilito nel contratto, le parti possono
recedere dal contratto dando
un preavviso, salvo
patto contrario, di 15 gg.
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A questo punto il cliente, ottenuta la disponibilità del
credito, preleva le somme necessaire per poi provvedere ai successivi
versamenti; proprio in riferimento a queste operazioni, possono verificarsi due
ipotesi (art. 1843 c.c.):
apertura in conto corrente
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il cliente può alternare
prelevamenti e versamenti ed emettere anche assegni ordinando alla
banca di pagare a terzi nei limiti del credito concesso
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apertura semplice
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il cliente può solo effettuare
prelevamenti e non alternarli a versamenti. È poco usata nella
pratica
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La banca concederà l'apertura di credito (c.d. fido) fidandosi
della sola serietà del cliente o potrà pretendere delle garanzie; abbiamo, quindi:
apertura allo scoperto
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la banca concede il credito senza
garanzie
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apertura con garanzie
art. 1844 c.c. |
il cliente concede garanzie
reali o personali a garanzia del credito |
le garanzie sono date per
tutta la durata del rapporto e non si estinguono prima della
sua fine per il solo fatto che il cliente cessa di essere
debitore della banca |
se la garanzia diviene
insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di
garanzia o la sostituzione del garante;in mancanza può
ridurre la garanzia o recedere dal contratto |
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Ovviamente il cliente dovrà corrispondere gli interessi ma
solo sulle somme prelevate e non su tutto il credito concessogli. Gli interessi
erano capitalizzati trimestralmente, ma la giurisprudenza ha riportato la
capitalizzazione degli interessi nei limiti ordinari di un anno.