L'analisi condotta dal Prof. Proto Pisani


L’analisi condotta da questo autore parte dall’individuazione e interpretazione di due elementi fondamentali dell’art. 111:

1. il significato da attribuire all’espressione “trasferimento tra vivi a titolo particolare”;
2. il significato da attribuire all’espressione “diritto controverso”.


In merito al primo punto, devono intendersi “per trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare” tutti i casi di trasferimento a titolo derivativo e particolare avvenuti per atto tra vivi.
Non rientrano, quindi, nell’ipotesi dell’art. 111 i casi di acquisto a titolo originario né quelli per i quali l’acquisto particolare inter vivos avvenga in seguito all’estinzione della persona giuridica, applicandosi in tali casi l’art.110 cpc..

In merito al secondo punto, per diritto controverso deve intendersi il diritto sostanziale dedotto in giudizio; quest’ultimo è da identificarsi con la situazione che legittima le parti a stare in giudizio sia come attore che come convenuto.

In definitiva il diritto controverso non è altro che l’oggetto del processo e ciò conferma il punto di vista di quest'autore che identifica l’oggetto del processo, il petitum, nel diritto di cui si discute.
Identificati in tal modo questi due concetti fondamentali, si passa all’analisi dei casi in cui l’art. 111 è concretamente applicabile analizzando le ipotesi in cui ci troviamo di fronte ad un trasferimento del diritto sostanziale dedotto in giudizio, distinguendole da quelle in cui si trasferiscono altre situazioni (variamente collegate al diritto oggetto del processo) che non danno luogo all’applicazione dell’art. 111 e, di conseguenza, all'estensione dell’efficacia della sentenza al terzo.

a. Trasferimento del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, durante un processo di rivendica o di accertamento della proprietà: in questi casi (e solo in questi)si applica la disciplina dell’art. 111 perché si trasferisce proprio il diritto di cui si discute, l’oggetto del processo, che coincide con la situazione che legittima entrambe le parti a stare in giudizio.
b. Trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) durante un processo in cui si discute della validità di un contratto traslativo del diritto di proprietà (o di altro diritto reale). È evidente che in questi casi si trasferisce una diversa situazione giuridica rispetto a quella oggetto del processo che legittima le parti a stare in giudizio. La logica conseguenza sarà quella dell'inapplicabilità dell’art. 111.

c. Trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) durante un processo di accertamento della qualità di erede o della validità di disposizioni testamentarie. Anche in questi casi oggetto del processo e situazione legittimante non riguardano il diritto di proprietà, ma l’individuazione dell’erede; di conseguenza non sarà applicabile l’art. 111.
d. Durante un processo avente ad oggetto il diritto di proprietà, una delle parti costituisce a favore di un terzo un diritto reale limitato (ad es. un usufrutto): in questo caso risulta ancora più evidente la differenza tra l’oggetto del processo e la situazione trasferita. Anzi, a voler approfondire la natura del diritto trasferito si scoprirà che non vi è, in realtà, alcun trasferimento, ma costituzione di un nuovo diritto autonomo. Non si vede, quindi, come in tali casi possa considerarsi il dante causa un sostituto processuale essendo, al contrario, l’unico legittimato a stare in giudizio. Logica conseguenza sarà l’inapplicabilità dell’art. 111.



2. L’efficacia della sentenza pronunciata nei confronti del terzo.

Si affronta ora la delicata questione relativa all’efficacia esecutiva della sentenza pronunciata ex Art. 111 nei confronti del terzo rimasto estraneo al processo.
È innegabile che in tali casi la sentenza pronunciata tra le parti originarie nulla dispone circa la successione a titolo particolare del terzo. Ritenere, quindi, che in questi casi la sentenza abbia in ogni modo efficacia esecutiva nei riguardi del terzo, significa rendere incerto lo stesso titolo esecutivo e, d’altro canto, esporre il terzo ad un’esecuzione senza che sia stata preventivamente accertata la sua posizione sostanziale.

Per risolvere tale problema in giurisprudenza è stata adottata la soluzione di permettere alla parte vittoriosa di poter azionare la sentenza contro il terzo ma, allo stesso tempo, permettere al terzo di opporsi al precetto con contestuale istanza di sospensione. La mancata opposizione, il suo rigetto o la mancata concessione della sospensione renderebbero definitivamente possibile l’esecuzione della sentenza.

3. L’ingresso nel processo del terzo.


L’art. 111 permette al terzo avente causa di partecipare al processo. In tal modo saranno risolti alla radice tutti i problemi relativi all’efficacia della sentenza nei riguardi del terzo che, entrando nel processo, acquista la qualità di parte diventando destinatario dell’efficacia diretta della sentenza.
Il terzo può partecipare al processo in due modi: con l’intervento e con la chiamata in causa.
Nel caso d’intervento è necessario rilevare da subito che non si tratta dell’intervento volontario ex. Art. 105 cpc e 344 cpc. in quanto, con riferimento all’intervento principale e litisconsortile (art. 105, 1°), il terzo deve necessariamente intervenire mentre nell’ipotesi dell’art. 105, 1° comma seconda parte il terzo è libero in merito all’intervento potendo anche non intervenire e proporre, poi, opposizione di terzo o autonomo giudizio d’accertamento.

Con riferimento poi all’ipotesi dell’art. 105, 2° comma si osserva che in quel caso il terzo interviene in base ad una legittimazione straordinaria, mentre nell’ipotesi ex. Art. 111, interviene in base ad una legittimazione ordinaria e, in ogni caso, per far valere un suo diritto e non un suo interesse.
Si tratta, quindi, di un quarto tipo d’intervento, autonomo dagli altri tre.
Per gli stessi motivi è da ritenere che per la diversa ipotesi di chiamata in causa del terzo ad opera di una delle parti ex art. 111 sia distinta dall’ipotesi di chiamata prevista dall’art. 106 cpc.

Per quanto considerato il terzo potrà essere chiamato in qualsiasi momento senza preclusioni, anche in appello e d’altro canto, potrà intervenire anche in appello anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 344.
In ogni caso il terzo, partecipi o meno al processo, potrà impugnare la sentenza come le parti originarie.
L’alienante potrà, infine, essere estromesso dal processo ma solo su sua richiesta e solo se le altre parti vi consentano. Anche in tal caso, però, subirà l’efficacia della sentenza.


4. L’ultimo comma dell’art. 111.
a. Gli acquisti di beni mobili in buona fede.
L’art. 111 dispone che la sentenza avrà efficacia anche nei riguardi del successore” salve le norme sull’acquisto in buona fede e sulla trascrizione”.
Come è evidente le sentenza non potrà estendere i suoi effetti agli acquisti di beni mobili in buona fede, perché questi ultimi avvengono a titolo originario e non derivativo. Come già ricordato, la disciplina del 111 si applica, infatti, ai soli acquisti a titolo derivativo e non a quelli a titolo originario in qualsiasi modo avvenuti (es. usucapione).


b. Le norme sulla trascrizione.

Sono quelle relative alla trascrizione delle domande giudiziali.
In particolare per l’operatività della salvezza prevista dal 111 u.c. è necessario che:

1. la successione sia a titolo derivativo;
2. alla successione abbia dato luogo il convenuto;
3. la domanda sia accolta nel merito;
4. l’acquirente abbia trascritto il suo acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale .

 

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