L'analisi condotta dal Prof. Proto Pisani
L’analisi condotta da questo autore parte dall’individuazione e interpretazione
di due elementi fondamentali dell’art. 111:
1. il significato da attribuire all’espressione “trasferimento tra vivi a titolo
particolare”;
2. il significato da attribuire all’espressione “diritto controverso”.
In merito al primo punto, devono intendersi “per trasferimento per atto tra vivi
a titolo particolare” tutti i casi di trasferimento a titolo derivativo e
particolare avvenuti per atto tra vivi.
Non rientrano, quindi, nell’ipotesi dell’art. 111 i casi di acquisto a titolo
originario né quelli per i quali l’acquisto particolare inter vivos avvenga in
seguito all’estinzione della persona giuridica, applicandosi in tali casi
l’art.110 cpc..
In merito al secondo punto, per diritto controverso deve intendersi il diritto
sostanziale dedotto in giudizio; quest’ultimo è da identificarsi con la
situazione che legittima le parti a stare in giudizio sia come attore che come
convenuto.
In definitiva il diritto controverso non è altro che l’oggetto del processo e
ciò conferma il punto di vista di quest'autore che identifica l’oggetto del
processo, il petitum, nel diritto di cui si discute.
Identificati in tal modo questi due concetti fondamentali, si passa all’analisi
dei casi in cui l’art. 111 è concretamente applicabile analizzando le ipotesi in
cui ci troviamo di fronte ad un trasferimento del diritto sostanziale dedotto in
giudizio, distinguendole da quelle in cui si trasferiscono altre situazioni
(variamente collegate al diritto oggetto del processo) che non danno luogo
all’applicazione dell’art. 111 e, di conseguenza, all'estensione dell’efficacia
della sentenza al terzo.
a. Trasferimento del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, durante un
processo di rivendica o di accertamento della proprietà: in questi casi (e solo
in questi)si applica la disciplina dell’art. 111 perché si trasferisce proprio
il diritto di cui si discute, l’oggetto del processo, che coincide con la
situazione che legittima entrambe le parti a stare in giudizio.
b. Trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) durante un
processo in cui si discute della validità di un contratto traslativo del diritto
di proprietà (o di altro diritto reale). È evidente che in questi casi si
trasferisce una diversa situazione giuridica rispetto a quella oggetto del
processo che legittima le parti a stare in giudizio. La logica conseguenza sarà
quella dell'inapplicabilità dell’art. 111.
c. Trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) durante un
processo di accertamento della qualità di erede o della validità di disposizioni
testamentarie. Anche in questi casi oggetto del processo e situazione
legittimante non riguardano il diritto di proprietà, ma l’individuazione
dell’erede; di conseguenza non sarà applicabile l’art. 111.
d. Durante un processo avente ad oggetto il diritto di proprietà, una delle
parti costituisce a favore di un terzo un diritto reale limitato (ad es. un
usufrutto): in questo caso risulta ancora più evidente la differenza tra
l’oggetto del processo e la situazione trasferita. Anzi, a voler approfondire la
natura del diritto trasferito si scoprirà che non vi è, in realtà, alcun
trasferimento, ma costituzione di un nuovo diritto autonomo. Non si vede,
quindi, come in tali casi possa considerarsi il dante causa un sostituto
processuale essendo, al contrario, l’unico legittimato a stare in giudizio.
Logica conseguenza sarà l’inapplicabilità dell’art. 111.
2. L’efficacia della sentenza pronunciata nei confronti del terzo.
Si affronta ora la delicata questione relativa all’efficacia esecutiva della
sentenza pronunciata ex Art. 111 nei confronti del terzo rimasto estraneo al
processo.
È innegabile che in tali casi la sentenza pronunciata tra le parti originarie
nulla dispone circa la successione a titolo particolare del terzo. Ritenere,
quindi, che in questi casi la sentenza abbia in ogni modo efficacia esecutiva
nei riguardi del terzo, significa rendere incerto lo stesso titolo esecutivo e,
d’altro canto, esporre il terzo ad un’esecuzione senza che sia stata
preventivamente accertata la sua posizione sostanziale.
Per risolvere tale problema in giurisprudenza è stata adottata la soluzione di
permettere alla parte vittoriosa di poter azionare la sentenza contro il terzo
ma, allo stesso tempo, permettere al terzo di opporsi al precetto con
contestuale istanza di sospensione. La mancata opposizione, il suo rigetto o la
mancata concessione della sospensione renderebbero definitivamente possibile
l’esecuzione della sentenza.
3. L’ingresso nel processo del terzo.
L’art. 111 permette al terzo avente causa di partecipare al processo. In tal
modo saranno risolti alla radice tutti i problemi relativi all’efficacia della
sentenza nei riguardi del terzo che, entrando nel processo, acquista la qualità
di parte diventando destinatario dell’efficacia diretta della sentenza.
Il terzo può partecipare al processo in due modi: con l’intervento e con la
chiamata in causa.
Nel caso d’intervento è necessario rilevare da subito che non si tratta
dell’intervento volontario ex. Art. 105 cpc e 344 cpc. in quanto, con
riferimento all’intervento principale e litisconsortile (art. 105, 1°), il terzo
deve necessariamente intervenire mentre nell’ipotesi dell’art. 105, 1° comma
seconda parte il terzo è libero in merito all’intervento potendo anche non
intervenire e proporre, poi, opposizione di terzo o autonomo giudizio
d’accertamento.
Con riferimento poi all’ipotesi dell’art. 105, 2° comma si osserva che in quel
caso il terzo interviene in base ad una legittimazione straordinaria, mentre
nell’ipotesi ex. Art. 111, interviene in base ad una legittimazione ordinaria e,
in ogni caso, per far valere un suo diritto e non un suo interesse.
Si tratta, quindi, di un quarto tipo d’intervento, autonomo dagli altri tre.
Per gli stessi motivi è da ritenere che per la diversa ipotesi di chiamata in
causa del terzo ad opera di una delle parti ex art. 111 sia distinta
dall’ipotesi di chiamata prevista dall’art. 106 cpc.
Per quanto considerato il terzo potrà essere chiamato in qualsiasi momento senza
preclusioni, anche in appello e d’altro canto, potrà intervenire anche in
appello anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 344.
In ogni caso il terzo, partecipi o meno al processo, potrà impugnare la sentenza
come le parti originarie.
L’alienante potrà, infine, essere estromesso dal processo ma solo su sua
richiesta e solo se le altre parti vi consentano. Anche in tal caso, però,
subirà l’efficacia della sentenza.
4. L’ultimo comma dell’art. 111.
a. Gli acquisti di beni mobili in buona fede.
L’art. 111 dispone che la sentenza avrà efficacia anche nei riguardi del
successore” salve le norme sull’acquisto in buona fede e sulla trascrizione”.
Come è evidente le sentenza non potrà estendere i suoi effetti agli acquisti di
beni mobili in buona fede, perché questi ultimi avvengono a titolo originario e
non derivativo. Come già ricordato, la disciplina del 111 si applica, infatti,
ai soli acquisti a titolo derivativo e non a quelli a titolo originario in
qualsiasi modo avvenuti (es. usucapione).
b. Le norme sulla trascrizione.
Sono quelle relative alla trascrizione delle domande giudiziali.
In particolare per l’operatività della salvezza prevista dal 111 u.c. è
necessario che:
1. la successione sia a titolo derivativo;
2. alla successione abbia dato luogo il convenuto;
3. la domanda sia accolta nel merito;
4. l’acquirente abbia trascritto il suo acquisto prima della trascrizione della
domanda giudiziale .
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