-
La nomina:
è necessaria solo quando i condomini sono più di otto, e spetta
all’assemblea dei condomini; se l'assemblea non vi provvede, la
nomina è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più
condomini o dell'amministratore dimissionario. La nomina deve essere
accettata dall’amministratore e deve specificare analiticamente, a
pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di
compenso per l'attività svolta. L’amministratore, però, potrebbe
prestare anche gratuitamente la sua opera. L’assemblea può anche
subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai
condomini di una polizza individuale di assicurazione per la
responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del
mandato, i cui massimali dovranno essere aggiornati
dall’amministratore se durante il suo incarico l’assemblea deliberi
lavori straordinari.
-
Requisiti
personali e professionali per svolgere l’incarico di amministratore:
l’art. 71 bis. disp. att. al codice civile prevede numerosi
requisiti per poter svolgere l’incarico; ricordiamone alcuni, come
il pieno godimento dei diritti civili (lett. a art. 71), l’assenza
di condanne contro la pubblica amministrazione, o la fede pubblica o
il patrimonio e ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge preveda una pena dai due ai cinque anni (lett. b art. 71),
assenza di protesti cambiari (lett. e art. 71), titolo di studio di
scuola secondaria di secondo grado, e formazione specifica in
materia di amministrazione condominiale (lett. f - g art. 71). Tutti
i requisiti di cui all’art. 71 bis disp. att. c.c. devono essere
rispettati, ma se l’amministratore è scelto tra i condomini non sono
necessari quelli relativi al titolo di studio e alla formazione
professionale. Osserviamo che amministratore può essere anche una
società. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) e)
dell’art. 71 disp. att. c.c. comporta la cessazione
dell’amministratore.
-
Formalità da
eseguire contestualmente all’accettazione della nomina e a ogni
rinnovo dell’incarico: l’amministratore comunica i propri dati
anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di
società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si
trovano i registri sull’anagrafe condominiale e dei verbali delle
assemblee (n. 6 e 7 comma 1 art. 1130), e i giorni e le ore in cui
ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia
da lui firmata. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso
comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle
generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell'amministratore.
-
Nomina del
consiglio di condominio (art. 1130 bis comma 2):
l'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un
consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli
edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni
consultive e di controllo.
-
Obbligo di
creazione di un conto corrente intestato al condominio:
l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, e quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
-
Obbligo di
creare un sito internet del condominio: se richiesto
dall’assemblea, l’amministratore dovrà attivare un sito internet del
condominio, dove i condomini potranno consultare tutti i documenti
delle delibere assembleari (art. 71 ter disp. att. c.c.).
-
Durata
dell’incarico: un anno, e può essere rinnovato per eguale
durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera
in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
-
Revoca
dell’incarico: può essere deliberata in ogni tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure
con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì
essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se
non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi
irregolarità.
-
Obblighi
dell’amministratore in caso di cessazione dell’incarico: alla
cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto a consegnare
tutta la documentazione in suo possesso sul condominio e sui singoli
condomini, e deve eseguire le attività urgenti al fine di evitare
pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori
compensi.
-
Gravi
irregolarità emerse durante la gestione dell’amministratore: in
questo caso i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la
convocazione dell’assemblea per far cessare le violazioni e chiedere
la revoca dell’amministratore. Se l’assemblea non delibera la
revoca, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Se la domanda è accolta, il ricorrente, per le spese legali, ha
titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta
può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. L’art.
1129 prevede diverse ipotesi d’irregolarità gravi che possono
portare alla revoca dell’amministratore, si parla in generale di
gravi irregolarità fiscali, e poi si specificano otto casi tipici,
ricordiamo, tra questi, la mancata apertura ed utilizzazione del
conto corrente del condominio, la mancata esecuzione di
provvedimenti giudiziari e amministrativi e delle deliberazioni
dell'assemblea o l'omessa convocazione dell'assemblea per
l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di
convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo
amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; si tratta di
un elenco non tassativo.
|