Acque private
Le acque, di regola, non appartengono a privati, ma al demanio.
L'art. 822, secondo cui: "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia le opere destinate alla difesa nazionale"
Le acque pubbliche sono poi dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, dalla legge.
27 dicembre 1953, n. 959 e dal
d. lgs.
12 luglio 1993, n. 275 e dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36
La disciplina combinata di dette norme rende pubbliche tutte le acque
superficiali e sotterranee.
La disciplina del codice assume, quindi, carattere
residuale per i pochi casi non considerati dalla legge in merito alle acque
pubbliche.
In generale, e in estrema sintesi e rimandano alla lettura degli articoli del codice per un approfondimento, possiamo affermare che:
|
|