Accertamento del passivo 

Ci occupiamo ora dell'accertamento del passivo fallimentare. In altre parole si cerca di individuare tutti i creditori del fallito, attività che spetta principalmente al curatore, anche se possono far parte del passivo fallimentare anche creditori che hanno fatto autonoma domanda al fallimento, senza essere preventivamente individuati dal curatore.
Dobbiamo però precisare che nel passivo del fallimento sono considerati non solo i creditori, ma anche coloro che vantano diritti reali o personali sui beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito (art. 92 l.f.); anche questi devono essere considerati nel passivo del fallimento, perché è chiaro che nel caso in cui sarà riconosciuto il loro diritto, si andrà a diminuire l'attivo fallimentare distribuibile. È poi intuitivo che tali soggetti non parteciperanno al concorso in quanto tale, perché riconosciuto il loro diritto e\o accolta la loro domanda di restituzione, questo non potrà avvenire che per l'intero, e non certo in relazione ad una percentuale.
Riassumendo abbiamo:

creditori in senso proprio: sono ammessi al passivo, sia  chirografi che privilegiati; i chirografari corrono maggiormente il rischio di essere soddisfatti solo in percentuale del loro credito o anche di non essere per nulla soddisfatti 
coloro che sono titolari di diritti reali o personali su beni immobili o mobili in proprietà o in possesso del fallito: sono anche loro ammessi al passivo, ma la loro posizione giuridica sarà riconosciuta per intero

In ogni caso si è soliti, per comodità, riferirsi anche ai titolari di diritti come "creditori", anche se  ovviamente non possono, a rigore, essere considerati come tali.

La legge fallimentare parla di accertamento del passivo e di stato passivo; potremmo dire che l'accertamento del passivo si traduce nello stato passivo, che è il documento redatto provvisoriamente dal curatore (art. 95 l.f.), e formato dal giudice delegato(art. 96 l.f.) dove è contenuto tale accertamento; anche qui si parla spesso, senza distinguere, a meno non ce ne sia la necessità, tra passivo e stato passivo.

 Abbiamo già visto che il curatore si incarica di individuare tutti i creditori del fallito; da quel momento si dà inizio ad una complessa procedura per l'accertamento del numero dei creditori e dell'entità dei loro crediti.

Vediamo nel sottostante schema questa procedura ricordando che cliccando sulle parole in corsivo si attivano i relativi collegamenti ipertestuali:

Notiamo, in merito a questa fase, che i creditori possono ancora depositare documenti integrativi, di quelli già esibiti nel ricorso, fino all'udienza.
È quindi verosimile che questi nuovi documenti serviranno, il più delle volte, a rafforzare la loro pretesa di fronte alla eccezioni sollevate dal curatore. Ma i creditori non possono solo depositare documenti integrativi, ma anche osservazioni scritte; nel caso in cui ciò non accada; non sembra che il termine per il deposito sia stato fissato a pena di decadenza (diversamente la stessa legge l'avrebbe dichiarato ex art. 152 c.p.c. comma 2), ma omettere comunque di presentarle anche negli eventuali rinvii della udienza di verifica, comporta la non contestazione delle eccezioni sollevate dal curatore, e, di conseguenza, nel caso di rigetto da parte del giudice delegato, anche l'inammissibilità dell'opposizione quando si vogliano far valere fatti nuovi oltre a quelli affermati nel ricorso.

Esaurita questa fase introduttiva del giudizio, vi sarà l'udienza per l'esame dello stato passivo e la decisione del giudice delegato.




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