Articolo
785. Donazione in riguardo di matrimonio.
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio
, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi
gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno
che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il
matrimonio.
L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione
. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede
tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della
sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona
fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla
domanda di annullamento del matrimonio.
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli
rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
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