Articolo
737. Soggetti tenuti alla collazione.
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e
naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono
conferire ai coeredi tutto ciņ che hanno ricevuto dal defunto per
donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li
abbia da ciņ dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della
quota disponibile.
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