Vizi della cosa
A differenza della garanzia per evizione, dove il venditore
garantisce la regolarità della sua posizione giuridica, questa garanzia
ha ad oggetto la funzionalità materiale della cosa. L'art. 1492 c.c.
stabilisce, infatti che
Il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia
immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è
destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
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Si parla, in questi casi, di vizi occulti. E' necessario, però
tutelare anche la posizione del venditore che, dopo molto tempo dalla
consegna, si troverebbe esposto all'azione dl compratore senza che abbia
avuto conoscenza del tipo e dell'esistenza dei vizi occulti. Per questo
motivo è stabilito che:
il compratore
deve
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entro otto
giorni dalla scoperta a pena di decadenza
denunziare il vizio occulto, ma la denunzia non
è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o lo ha occultato. |
entro un anno
dalla consegna deve far valere in giudizio la
garanzia |
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Se il compratore decide di agire in giudizio, può chiedere al
giudice, oltre al risarcimento del danno:
la
risoluzione del contratto (azione redibitoria) |
la
riduzione del prezzo (azione estimatoria) |
Altra ipotesi è quella che riguarda il cattivo funzionamento della
cosa (art. 1512 c.c);
in tal caso se il venditore ne ha garantito il buon funzionamento, il
compratore deve:
denunziare, a
pena di decadenza, al venditore il difetto di funzionamento
entro trenta giorni dalla scoperta,salvo patto contrario
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entro sei
mesi dalla scoperta agire in giudizio per far valere la
garanzia (termine di prescrizione) |
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