Violenza

 

 

Video, violenza

nozione

consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole volta ad ottenere una dichiarazione negoziale dal minacciato


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 La violenza di cui parliamo è una forma di coazione della volontà che menoma la libertà di determinazione; è causa di annullabilità del negozio, sia che provenga dall'altra parte del negozio sia che provenga da un terzo.
Potrebbe sembrare strano che conseguenza della violenza sia  l'annullabilità e non la nullità;
è facile pensare, infatti, che chi è minacciato non vuole concludere il negozio, ma, a ben guardare, si scopre che il soggetto minacciato vuole la conclusione del negozio perché tra lo svantaggio che subirebbe dalla attuazione della minaccia e quello della conclusione del negozio "sceglie" e quindi vuole il male minore, cioè la conclusione del negozio.
Esistendo una volontà, per quanto viziata, si spiega l'annullabilità.
Diversamente accadrebbe se la violenza non fosse morale, ma fisica volta ad ottenere meccanicamente la dichiarazione negoziale, come nel caso , per la verità un po' improbabile, in cui si trascini la mano per far apporre una firma in calce ad un contratto; in questo caso vi sarà nullità del negozio e non annullabilità perché manca la volontà.
Abbiamo quindi:

violenza morale

consiste in una minaccia e provoca l'annullabilità del negozio

violenza fisica

consiste in una coazione fisica del dichiarante e provoca la nullità del negozio

Come anche si evince dalla nozione, non tutti i  tipi di violenza sono causa d'invalidità; per giungere a questa conseguenza la violenza deve rivestire certe caratteristiche, il male minacciato deve essere ingiusto e notevole (art. 1435 c.c.)
Chiariamo questi due punti:

male ingiusto

il male minacciato deve essere contrario a norme di legge; non sarebbe tale la minaccia di far fallire un imprenditore che non onora i sui debiti. Ma se attraverso la minaccia di fallimento si vuole ottenere un vantaggio ingiusto, questa sarà causa di annullabilità, come nel caso in cui si voglia ottenere dall'imprenditore il consenso ad un matrimonio attraverso  la minaccia di fallimento (art. 1438 c.c.)

male notevole

la minaccia deve essere vera o comunque apparire seria in modo da far impressione su di una persona normale;
la valutazione sulla serietà della minaccia, però, non sarà solo oggettiva, ma anche soggettiva essendo necessario valutare anche le condizioni personali di chi la riceve

Come abbiamo già accennato la violenza è causa di annullabilità pure se proveniente da un terzo ed anche nel caso in cui la controparte ne fosse all'oscuro.
Vediamo, però, se è vero l'opposto, se cioè la minaccia rivolta ad un terzo è anch'essa causa di annullabilità.
Ci risponde l'art. 1436 c.c. che distingue due categorie di terzi:

persona o beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui

                                                il negozio è annullabile

male rivolto ad  altre persone

l'annullamento è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice

Non è causa di annullamento, invece, il timore reverenziale, quel particolare timore, cioè, che una persona incute ad un'altra a causa della sua posizione sociale, di potere, personale etc.
Si ritiene, tuttavia, che se tale timore è consapevolmente sfruttato per svolgere un'attività intimidatoria per la conclusione di un contratto, questo sarà annullabile in quanto concluso ricorrendo a violenza.

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