Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
(In corsivo i collegamenti ipertestuali)
E' l'ipotesi in cui la fusione avviene tra due
società cui una della quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra. Nel caso in cui il patrimonio della società di cui
si è raggiunto il controllo costituisca la garanzia o fonte di rimborso
per questi debiti il codice civile all'art. 2501 bis prevede una
particolare disciplina.
Vediamola:
il progetto di
fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante
dalla fusione e deve essere allegata una relazione del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti
della società obiettivo o
della società acquirente |
la relazione
dell'organo di gestione deve indicare le ragioni che
giustificano l'operazione e contenere un piano economico e
finanziario con indicazione della fonte delle risorse
finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono
raggiungere |
la relazione
degli esperti, attesta la ragionevolezza delle indicazioni
contenute nel progetto di fusione |
non è possibile applicare in
questi casi la normativa prevista per
l'incorporazione di società interamente possedute (2505 c.c.) e
per l'incorporazione di società possedute al novanta per cento
(2505 bis) |
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