Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

(In corsivo i collegamenti ipertestuali)

E' l'ipotesi in cui la fusione avviene tra due società cui una della quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra. Nel caso in cui il patrimonio della società di cui si è raggiunto il controllo costituisca la garanzia o fonte di rimborso per questi debiti il codice civile all'art. 2501 bis prevede una particolare disciplina.

Vediamola:

il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione e deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente
la relazione dell'organo di gestione deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere
la relazione degli esperti, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione
non è possibile applicare in questi casi la normativa prevista per l'incorporazione di società interamente possedute (2505 c.c.) e per l'incorporazione di società possedute al novanta per cento (2505 bis)

 
Torna al sommario società