Articolo 2502 bis. Deposito e iscrizione della decisione di fusione. La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436. La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV
deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle
imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il
deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI,
VII. |
Torna al sommario società |