La società a responsabilità limitata
nozione art. 2462 c.c. |
è una società di capitali di dimensioni normalmente minori di una S.p.a. dove le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote e non da azioni. Dotata di personalità giuridica è stata concepita per permettere anche a coloro che non dispongono di ingenti capitali di costituire una società con un suo patrimonio totalmente separato da quello dei soci in modo da limitare la loro responsabilità solo a quanto hanno conferito. E' possibile che sia costituita con un unico socio |
Come si vede dalla nozione la S.r.l. costituisce un tipo più semplice di
società di capitali rispetto alla S.p.a. e, di regola, di dimensioni minori.
Sono sufficienti, infatti, solo diecimila euro (art. 2463 comma 2 n. 4)
di capitale sociale per costituirla contro i cinquantamila euro della società
per azioni.
La riforma ha profondamente inciso sulla S.r.l. che cessa di presentarsi come
una piccola società per azioni. Essa si caratterizza invece come una società
personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può
essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per
azioni.
Quanto detto, però, non deve far pensare che la S.r.l. non sia più una società
di capitali e sia divenuta una società di persone, perché per la normativa
applicabile (pensiamo alle norme sullo scioglimento delle società di capitali
applicabili anche alle S.r.l.) e per il regime della responsabilità dei soci
rimane pur sempre una società di capitali.
La S.r.l. è società di capitali, quindi, ma dove hanno maggior peso le persone
dei soci rispetto alle altre società di capitali.
Abbiamo detto che la S.r.l. ha una disciplina meno rigida rispetto alla S.p.a. ma a prima vista pare che ciò tale affermazione non sia del tutto vera poiché vi ritroviamo gli organi della S.p.a. ( escluso il collegio sindacale che è obbligatorio solo nei casi previsti dall'art. 2477) con funzioni analoghe.
In realtà nella S.r.l. è concessa una notevole autonomia statutaria che può in gran parte derogare la disciplina legislativa.
In primo luogo non esiste la rigida ripartizione di competenze tra l'organo amministrativo e l'assemblea. I soci potrebbero, quindi, riservarsi alcuni compiti che ineriscono alla gestione della società, e, secondo la dottrina dominante, potrebbero anche non avere dei veri e propri amministratori, affidando così l'amministrazione della società ai soci sul modello delle società di persone, ma questo però solo se lo statuto lo preveda.
D'altro canto l'atto costitutivo potrebbe anche prevedere, oltre che un allargamento, una limitazione delle tradizionali competenze dei soci, pur nel rispetto del limite stabilito dall'art. 2479 c.c.
altra importante semplificazione rispetto alla S.p.a. riguarda il metodo collegiale |
Questo può essere derogato dall'atto costitutivo. Si può stabilire, infatti, che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, senza convocazione dell'assemblea, anche se per alcune decisioni ( ad es. la modifica dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale) sarà necessario convocare comunque l'assemblea.
Elenchiamo, ora, gli altri argomenti di cui ci occuperemo nello studio della società a responsabilità limitata:
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