Aggiotaggio
Art. 2637. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
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Questo delitto (pena la reclusione da uno a cinque anni) è in realtà un'ipotesi speciale del reato di aggiotaggio comune previsto dall'art. 501 c.p. che così recita.
Art. 501. Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle
merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o
tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una
diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle
liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. |
In tutti e due i casi abbiamo la diffusione di notizie false, e in entrambi i
casi queste notizie tendono a provocare alterazioni del mercato dei valori, ma
nell'aggiotaggio ex art. 2637 c.c. la diffusione di notizie false, è idonea a
provocare: una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari
non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo
significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità
patrimoniale di banche o di gruppi bancari". Si tratta quindi di norma speciale
o comunque di ipotesi di concorso di norme rientranti nella previsione dell'art.
84 c.p.
È un reato comune, e il fatto tipico sta nel tenere le
seguenti condotte:
a) diffondere notizie false;
b) in essere operazioni simulate o altri artifici.
Una o entrambe queste condotte devono essere concretamente idonee a
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non
quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo
significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità
patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Si tratta quindi di reato di
pericolo concreto, e a forma libera. Il dolo è generico.
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