Aggiotaggio

Art. 2637.
Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

Questo delitto (pena la reclusione  da uno a cinque anni)  è in realtà un'ipotesi speciale del reato di aggiotaggio comune previsto dall'art. 501 c.p. che così recita.

Art. 501.
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.

Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

In tutti e due i casi abbiamo la diffusione di notizie false, e in entrambi i casi queste notizie tendono a provocare alterazioni del mercato dei valori, ma nell'aggiotaggio ex art. 2637 c.c. la diffusione di notizie false, è idonea a provocare:  una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". Si tratta quindi di norma speciale o comunque di ipotesi di concorso di norme rientranti nella previsione dell'art. 84 c.p.
È un reato comune, e il fatto tipico sta nel tenere le seguenti condotte:
a)
diffondere notizie false;
b) in essere operazioni simulate o altri artifici.
Una o entrambe queste condotte devono essere  concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Si tratta quindi di reato di pericolo concreto, e a forma libera. Il dolo è generico.

 
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