Il processo esecutivo in generale

Vai al nuovo manuale di procedura civile completo e gratuito su diritto privato in rete

 

Si è visto, con lo studio del processo di cognizione, quali strumenti l’ordinamento mette a disposizione per giungere alla definizione delle singole posizioni giuridiche.

Le sentenze pronunciate in seguito al processo di cognizione possono essere di accertamento, costitutive e di condanna; generalmente le prime due hanno la caratteristica di soddisfare l’interesse della parte vittoriosa semplicemente con la loro pronuncia.

Pensiamo, ad esempio, alla sentenza che accerta l’esistenza di un diritto di una parte nei confronti dell’altra che lo contestava; la parte vittoriosa non dovrà più compiere alcuna attività per vedere soddisfatto concretamente il suo diritto, poiché la sentenza ha già appagato il suo interesse.

Il discorso cambia quando la sentenza pronunciata è di condanna. In questo caso, infatti, la parte vittoriosa non ottiene solo il riconoscimento del suo diritto, ma gli si riconosce anche il potere di ottenere una determinata prestazione dalla parte soccombente che può avere diverso contenuto, come il pagamento di una somma di denaro oppure il rilascio di un immobile o la consegna di una cosa mobile.

La parte soccombente può spontaneamente adempiere la prestazione, ma potrebbe anche non eseguirla, nonostante la sentenza di condanna. Appare allora evidente che la sola sentenza di condanna non è sufficiente a soddisfare l’interesse del creditore che, se vorrà ottenere un risultato concreto, dovrà iniziare un nuovo processo che non sarà di cognizione, ma di esecuzione.

Scopo del processo d’esecuzione è di mettere a disposizione del creditore i mezzi e gli uomini dello Stato per tradurre in concreto quanto è stabilito nella sentenza di condanna o, più in generale, in un titolo esecutivo.

 

Presupposti necessari per iniziare il processo di esecuzione sono:

1.Il titolo esecutivo;

2.Il precetto, che consiste in un’intimazione fatta dal creditore al debitore a eseguire quanto stabilito nel titolo esecutivo;

3.Gli organi del processo d’esecuzione.

 

Il processo di esecuzione si svolge su impulso di parte, nel rispetto del principio della domanda e sotto la direzione di un giudice, il giudice dell’esecuzione, che ha funzioni in apparenza analoghe a quelle del giudice istruttore, ma in pratica profondamente diverse, in quanto nel processo di esecuzione non c’è cognizione da svolgere, ma attività materiale da eseguire. Questa caratteristica del processo d’esecuzione mette in rilievo un’altra figura di operatore della giustizia che nel processo di cognizione svolge un ruolo marginale: l’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo svolge gran parte delle attività materiali ed è autorizzato a servirsi dell’assistenza della forza pubblica in caso di necessità.

Abbiamo, poi, la figura del cancelliere che qui, come nel processo di cognizione, svolge la funzione di collegamento tra le parti e gli organi del processo.

 

Tipi di esecuzione forzata.

Come abbiamo già ricordato in precedenza, la sentenza di condanna può avere diverso contenuto. Può, infatti, stabilire che il debitore sia tenuto al pagamento di una somma di denaro oppure debba consegnare una cosa mobile o rilasciare un immobile, o, infine, che sia obbligato a compiere, o ad astenersi dal compiere, una determinata attività. Questa varietà di prestazioni che il debitore deve eseguire comporta una diversità di esecuzioni che dovranno essere svolte in caso d’inadempimento.

Abbiamo, quindi, due tipi di esecuzione:

 

1) L’espropriazione forzata che sarà azionata quando è rimasto insoddisfatto un credito della parte vittoriosa quantificato nella sentenza (o in un diverso titolo esecutivo) in una somma di denaro.

L’espropriazione forzata si distingue secondo il suo oggetto in:

a. espropriazione immobiliare, quando ha per oggetto un bene immobile o diritti immobiliari;

b. espropriazione mobiliare, quando ha per oggetto beni mobili;

c. espropriazione mobiliare presso terzi, quando i beni mobili oggetto dell’esecuzione non si trovano nella diretta disponibilità del debitore, ma sono presso un terzo;

d. espropriazione di beni indivisi, quando il debitore è proprietario pro quota di un bene che s’intende espropriare;

e. espropriazione contro il terzo proprietario, quando il proprietario di un bene è gravato di responsabilità per il debito altrui.

 

2) L’esecuzione in forma specifica, che sarà azionata quando il creditore non deve ottenere una somma di denaro, ma un altro bene o un’attività materiale dal debitore.

Quest’ultimo tipo d’esecuzione può quindi ulteriormente distinguersi in:

a. esecuzione forzata per consegna o rilascio nel caso in cui il creditore intenda ottenere la consegna su una cosa mobile o il rilascio di un bene immobile.

b. esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, quando il creditore intenda ottenere una determinata prestazione dal debitore, diversa dal pagamento o dalla consegna o rilascio, o intenda eliminare le conseguenze di un’attività illegittimamente già svolta dal debitore.

 

Giudice competente.

 

In seguito alla riforma che ha istituito il giudice unico di primo grado il tribunale è sempre competente per l’esecuzione, indipendentemente dal valore del credito per cui si procede e del tipo di esecuzione.

La competenza per territorio è determinata dall’art. 26 e 26 bis dove è previsto che per:

 

Si tratta di competenze per territorio che a norma dell’art. 28 non possono essere derogate dall’accordo delle parti.

 

Le opposizioni nel processo di esecuzione.

 

Il processo esecutivo, come già detto in precedenza, si differenzia profondamente da quello di cognizione perché non vi sono accertamenti da compiere, ma attività materiali da eseguire.

Può accadere, però, che nel corso del processo, o addirittura prima che inizi, sia necessario risolvere delle questioni che potrebbero condizionare l’esistenza stessa del procedimento esecutivo o il suo regolare svolgimento; gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per far valere queste contestazioni sono le opposizioni, previste dal titolo V del terzo libro del codice di procedura civile.

Diverso è l’oggetto e la natura dei tre tipi d’opposizione, abbiamo:

1. L’opposizione all’esecuzione, attraverso la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione. In altre parole si contesta il “se” dell’esecuzione.

2. L’opposizione agli atti esecutivi, attraverso la quale si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo del precetto e dei singoli atti esecutivi. In altre parole si contesta il “come” dell’esecuzione, la sua regolarità formale.

3. L’opposizione di terzo all’esecuzione. Tale opposizione può essere azionata da terzi che pretendano di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.

 

Sospensione ed estinzione del processo esecutivo.

 

Anche il processo esecutivo, come quello di cognizione, può essere sospeso o estinguersi.

Nel caso di sospensione del processo esecutivo, normalmente non c’è una questione pregiudiziale da risolvere come accade per il processo di cognizione, ma si giunge alla sospensione perché è stato impugnato il titolo esecutivo o perché si contesta il diritto a procedere all’esecuzione o le modalità del suo svolgimento.

L’estinzione del processo esecutivo si verifica per rinuncia agli atti e per inattività delle parti.

 


punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione