Opposizione agli atti esecutivi

Vai al nuovo manuale di procedura civile completo e gratuito su diritto privato in rete

Con quest’opposizione (art. 617) si fanno valere le irregolarità formali degli atti preliminari all’esecuzione oltre che dei singoli atti dell’esecuzione.

Con l’opposizione agli atti esecutivi non si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, oggetto dell’opposizione all’esecuzione, ma il modo di procedere, il “come” dell’esecuzione.

Si tratta di un autonomo processo di cognizione, anche se, per alcune sue particolarità, parte della dottrina lo considera come una fase incidentale del processo d’esecuzione.

Nel concetto di “irregolarità formali” non bisogna intendere solamente i vizi che investono la forma dell’atto esecutivo ma ogni vizio, dalla validità sino all’opportunità di compierlo in un certo modo.

Come esempio di questo tipo di opposizione, pensiamo al caso in cui non via sia stata la spedizione in forma esecutiva del titolo ex art. 475.

In questa ipotesi si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, non la sua validità, perché se si volesse fare ciò, bisognerebbe agire con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, visto che una contestazione sulla validità del titolo esecutivo riguarda lo stesso diritto a procedere, il “se” e non il “come” dell’esecuzione.

Ancora possiamo pensare a un pignoramento eseguito dopo 90 giorni dalla notifica del precetto, oppure a ipotesi di nullità del precetto (art. 480 comma 2). In quest’ultimo caso si fa questione di nullità del precetto, ma è pur sempre una questione riguardante il “come” dell’esecuzione, perché non si contesta il “se”, cioè il diritto del creditore a procedere all’esecuzione.

Legittimati all’opposizione, sono il debitore, il terzo assoggettato all’esecuzione e tutti i soggetti che sono destinatari dell’atto.

Anche i creditori, che di solito sono i soggetti passivi dell’opposizione, possono proporla quando l’atto esecutivo pregiudica i loro diritti.

L’opposizione agli atti esecutivi può essere proposta prima o dopo l’inizio dell’esecuzione, ma, a differenza di quella all’esecuzione, la domanda deve essere proposta sempre al giudice dell’esecuzione. Analizziamo, quindi, separatamente le due ipotesi, partendo dalla prima, cioè dal caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata.

 

La competenza è del giudice individuato dal già citato art. 480 comma 3, cioè innanzi al giudice dell’esecuzione.

L’opposizione all’esecuzione può proporsi anche dopo l’inizio dell’esecuzione nei casi previsti dall’art. 617 comma 2, ma per i termini bisogna distinguere tre ipotesi:

1) quando sia stato impossibile proporla prima dell'esecuzione (ad es. nel caso di esecuzione immediata): il termine è di venti giorni dal primo atto di esecuzione;

2) quando riguarda la notificazione del titolo esecutivo e del precetto: il termine è di venti giorni dal primo atto di esecuzione;

3) quando riguarda un singolo atto del processo esecutivo: il termine è di venti giorni dal compimento dell’atto che si vuole contestare.

Come si vede il termine per l’opposizione agli atti esecutivi è sempre di venti giorni, che però decorre effettivamente non dal compimento dell’atto, ma dalla conoscenza (legale) che le parti del processo esecutivo ne hanno avuto.

Tale conoscenza può scaturire da una notificazione o comunicazione dell’atto stesso oppure dell’atto successivo che però presuppone l’atto che si vuole contestare.

In tutti e tre i casi, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, ma dobbiamo ricordare l’ipotesi dell’art. 618 bis concernente le opposizioni in materia di lavoro e di controversie di previdenza e assistenza (art 409 e ss.).

Queste sono disciplinate dalle regole previste per il processo del lavoro, in quanto applicabili, e nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta dopo l’inizio dell’esecuzione (che vedremo nello schema che segue) il ricorso deve essere comunque depositato nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, che manterrà la sua competenza per le ordinanze che potrà pronunciare in quella fase dell’opposizione.

 

Vediamo allora nello schema che segue, l’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi dopo che sia già iniziato il processo esecutivo.

 

Come si evince dallo schema il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si svolge in due fasi.

La prima è di natura camerale, dove si può giungere anche alla sospensione del processo esecutivo.

Nella seconda fase, del merito, s’inizia un giudizio di cognizione, dove la parte interessata prosegue il giudizio, citando l’altra parte nel termine indicato dal giudice e fissando la data della prima udienza di comparizione nel rispetto dei termini ex art. 163 bis, ma ridotti alla metà.

Ciò significa che la prima udienza può essere fissata anche dopo 45 o 75 giorni (se il convenuto risiede all’estero) dalla data di notifica della citazione.

Nel processo il nuovo magistrato potrà anche revocare i provvedimenti presi nella fase camerale, come la sospensione del processo, e la sentenza potrà anche portare all’annullamento degli atti esecutivi viziati e di tutti quelli consequenziali ex art. 159, non è impugnabile in appello, ma è impugnabile ex art. 111 della Costituzione e per tutti i cinque motivi del primo comma dell’art. 360 per l’espresso richiamo dell’ultimo comma dell0 stesso articolo. Ricordiamo, infine, che la proposizione dell’opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il termine di efficacia del pignoramento ex art. 497.

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione