Notifica titolo esecutivo

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Per iniziare l’esecuzione forzata, e salvo che la legge non disponga diversamente, è necessario che questa sia preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto.

In pratica il creditore, per il tramite dell’ufficiale giudiziario, consegna il titolo esecutivo al debitore, o meglio la copia della copia autentica che ha ricevuto dal cancelliere, (che per l’esecuzione diventa quindi equivalente all’originale del titolo esecutivo) che ha ricevuto, trattandosi di un titolo giudiziale, con la spedizione in forma esecutiva di cui abbiamo parlato prima. Se invece si tratta di un titolo che non richiede la spedizione in forma esecutiva, come una cambiale, la notificazione del titolo esecutivo diventa una modalità della notificazione del precetto.

La notifica del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. e quindi non è valida una notifica effettuata al procuratore costituito per il giudizio; trattandosi allora di una sentenza che si vuole impugnare, saranno eventualmente necessarie due notifiche, una al procuratore costituito ex artt. 285 e 170, e l’altra alla parte personalmente per dar vita la processo esecutivo.


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