Le opposizioni nel processo di esecuzione

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Il processo esecutivo si differenzia da quello di cognizione perché non vi sono accertamenti da compiere, ma attività materiali da eseguire.

Può accadere, però, che nel corso del processo, o addirittura prima del suo inizio, sia necessario risolvere delle questioni che potrebbero condizionare l’esistenza stessa del procedimento esecutivo o il suo regolare svolgimento; gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per far valere queste contestazioni sono le opposizioni, previste dal titolo V del terzo libro del codice di procedura civile.

Diverso è l’oggetto e la natura dei tre tipi d’opposizione che sono:

1. Opposizione all’esecuzione, attraverso la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione. In altre parole si contesta il “se” dell’esecuzione. Si tratta di un vero e proprio procedimento di cognizione che s’inserisce in quello di esecuzione:

2. Opposizione agli atti esecutivi, attraverso la quale si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo del precetto e dei singoli atti esecutivi. In altre parole si contesta il “come” dell’esecuzione, la sua regolarità formale.

3. Opposizione di terzo all’esecuzione: può essere azionata da terzi che pretendano di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati. Si tratta di un procedimento di cognizione.

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