Il ricorso per cassazione nel rito sui licenziamenti

La sentenza pronunciata in sede di reclamo può essere impugnata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione  se  anteriore.  Se non sono state effettuate la comunicazione o la notificazione, si applicherà l’art. 327 c.p.c. (così dispone il comma 64).

Il giudizio si svolgerà nelle forme ordinarie, ma la Corte di cassazione deve fissare l'udienza di  discussione  non  oltre  sei  mesi dalla proposizione del ricorso.

Se il ricorrente vuole chiedere la sospensione dell’efficacia della sentenza pronunciata in sede di reclamo, dovrà rivolgere la sua richiesta alla corte di appello e non a quella di cassazione.

Per tutti i giudizi che abbiamo visto (fase sommaria, opposizione, reclamo, cassazione) il comma 65 dispone che: “Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47  a 64 devono essere riservati particolari giorni  nel  calendario  delle udienze”, e il comma 66 impone ai capi degli uffici giudiziari di vigilare affinché tale prescrizione sia effettivamente attuata.