Le controversie del rito del lavoro ex art. 409

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L’art. 409 elenca le categorie di diritti tutelabili con il processo del lavoro.
Dobbiamo però segnalare che
La legge n. 92\2012, in vigore dal 18\07\2012, ha introdotto un nuovo rito in materia di  impugnazione dei licenziamenti ( applicabile alle  controversie  instaurate dopo la data di entrata in vigore della citata legge) , diverso da quello previsto per le altre controversie in materia di lavoro ex artt. 409 e ss.  Ne parleremo alla fine del capitolo.

Ma analizziamo singolarmente i cinque casi dell’art. 409.

1) Rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all'esercizio di un’impresa. I rapporti di lavoro subordinato ai quali fa riferimento il n. 1 dell’art. 409 sono quelli dell’art. 2094 c.c. Differentemente da quanto previsto dall’art. 2094 c.c., in tal caso ci si riferisce a tutti i rapporti di lavoro subordinato privato anche se "non inerenti all’esercizio di un’impresa", come il lavoro domestico o a domicilio;

2) Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, e rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie. La competenza per tali tipi di rapporti è in gran parte affidata alle sezioni speciali agrarie e, di conseguenza, la competenza del tribunale assume carattere residuale riguardando solo le controversie aventi ad oggetto i rapporti di natura associativa ed i rapporti atipici. Le sezioni specializzate agrarie dovranno però giudicare secondo il rito del lavoro; ciò crea dei problemi poiché è necessario adattare le norme processuali sul lavoro, pensate per un giudice monocratico, a un giudice collegiale, quali sono le sezioni specializzate agrarie;

3) Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Non ci sono problemi nell’individuazione dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale regolata negli artt. 1742 e ss. del codice civile e nella legge 12\03\1968 n.316. Più complessa è, invece, l’individuazione degli altri rapporti di collaborazione, dovendo il giudice compiere un accertamento di fatto sulla sussistenza degli altri requisiti richiesti dal n. 3 dell’art. 409;

4) Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Sono enti pubblici economici quei soggetti imprenditoriali pubblici che tendono alla realizzazione del profitto, perseguendo, in tal modo, l’interesse pubblico.

5) Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. La distinzione tra ente pubblico economico e non economico, rivestiva notevole importanza poiché i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici non economici erano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi, restando al giudice ordinario le controversie di non ben identificati altri rapporti di lavoro pubblico. Il decreto legislativo 31\03\1990 n. 80 ha affidato al giudice ordinario la quasi totalità delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici non economici, con la sola esclusione dei rapporti relativi a determinate categorie di dipendenti pubblici, come, ad esempio, i prefetti, i magistrati e i dipendenti universitari.

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