Prescrizioni presuntive

 

 

nozione

sono previste in particolari casi dove il pagamento di un debito avviene, di solito, senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza. In queste ipotesi, passato un breve lasso di tempo si presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto estinto

Come si vede dalla definizione, non si tratta di vere e proprie prescrizioni, ma di "presunzioni di estinzione di diritti", regolate dal codice civile agli articoli 2954 e seguenti.
Andando ad analizzare i casi previsti  notiamo che si tratta di ipotesi " minori ", cioè di casi relativi a diritti patrimoniali di tenue entità; si fa riferimento, infatti, alle somme dovute agli osti ed agli albergatori per il vitto ed l'alloggio, alla retribuzione dovuta di insegnanti per le lezioni che impartiscono a mesi, a giorni o ad ore oppure alle somme dovute ai farmacisti per il prezzo dei medicinali.

Si tratta quindi di ipotesi relative alla vita di tutti giorni, dove normalmente non ci si preoccupa di rendere troppo formali i rapporti attraverso l'uso di documenti; il legislatore in questo caso è venuto incontro alle esigenze del debitore ritenendo che questi abbia già pagato o, comunque, abbia posto in essere un'attività che ha portato all'estinzione del diritto del creditore (novazione, remissione del debito ecc.).
Potrebbe accadere, però, che a differenza da quanto presunto dal legislatore il diritto del creditore non sia stato soddisfatto; per questo motivo al titolare del diritto è riconosciuto il potere di provarne l'esistenza, ma l'unico mezzo a sua disposizione sarà il giuramento.

Analizziamo ora in maniera dettagliata le ipotesi di prescrizione presuntive:

prescrizione presuntiva di sei mesi
(art. 2954 c.c.)

si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione

prescrizione presuntiva di un anno
(art. 2955c.c.)

Si prescrive in un anno il diritto: 
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; 
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

prescrizione presuntiva di tre anni(art. 2956 c.c.)

Si prescrive in tre anni il diritto: 
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; 
3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Come si vede le prescrizioni presuntive hanno ad oggetto i più disparati rapporti di natura patrimoniale; tra questi vi sono anche rapporti di lavoro dipendente. In questi ultimi casi la Corte Costituzionale ha stabilito che la prescrizione non corre durante rapporto di lavoro, ma solo dopo che sarà terminato.

Le prescrizioni presuntive cominciano a decorrere dal giorno della scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione; termini diversi sono previsti per le retribuzioni dovute ad avvocati (art. 2957 c.c.).

Chiudiamo l'argomento approfondendo il delicato problema relativo alla prova che il titolare del diritto può opporre al debitore che gli contesta l'estinzione del diritto; abbiamo già detto che i mezzi di prova a disposizione del creditore si riducono al solo giuramento; vediamo schematicamente che cosa può accadere:

il creditore cita in giudizio il debitore per ottenere il pagamento ----> il debitore eccepisce l'estinzione del diritto ---> il creditore non può fare altro che far giurare il debitore sull'estinzione del diritto: se il debitore ammette sotto giuramento che il diritto non si è estinto, il creditore vince la causa; se il debitore sotto giuramento conferma l'estinzione del diritto, il creditore perde la causa anche se in un giudizio penale si dimostrerà che il debitore ha giurato il falso

Al di fuori del giuramento il creditore non ha altri mezzi per provare l'esistenza del suo diritto; l'ultima sua speranza potrebbe consistere, però, nell'attività stessa del debitore. Se questi, infatti, confessa in giudizio che il diritto non si è estinto, oppure semplicemente ne ammette l'esistenza, tale attività sarà sufficiente per togliere efficacia all'eccezione di estinzione che ha sollevato.

Giurisprudenza

Sui rapporti tra prescrizione ordinaria e presuntiva. Si intende come la prescrizione presuntiva sia diversa dalla estintiva, tanto che le due eccezioni sono sostanzialmente inconciliabili tra loro.

Cass. civ. Sez. III, 26-08-2013, n. 19545.

L'eccezione di prescrizione presuntiva e l'eccezione di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, né rappresentano espressioni di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, costituendo, invece, rispettivamente, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte e una difesa volta a determinare l'estinzione dell'avverso diritto.  Ne consegue che, proposta originariamente la prima, non è consentito alla stessa parte invocare in suo luogo, nel corso del giudizio di rinvio, la seconda, o viceversa. (Rigetta, App. Firenze, 07/01/2010) FONTI  CED Cassazione, 2013 

Cass. civ. Sez. II, 02-12-2013, n. 26986
In tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa. (Rigetta, App. Napoli, 21/04/2006) FONTI  CED Cassazione, 2013 

Cass. civ. Sez. VI, 08-05-2014, n. 9930
In tema di prescrizione presuntiva, non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c. l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio, assumendo valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell' art. 2944 c.c. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014 

 

 

note di approfondimento

Come già è risultato evidente dalla lettura del testo a video, le prescrizioni presuntive non sono vere prescrizioni, ma presunzioni relative; in altre parole il legislatore presume che certe prestazioni siano state già eseguite ed il diritto estinto. Il termine stesso  "prescrizione" usato per indicare questi casi non è idoneo, e può creare facilmente confusione; se è vero, infatti, che con "prescrizione" indichiamo l'estinzione di un diritto, è anche vero che tale estinzione si verifica a causa del trascorrere del tempo e dell'inerzia titolare. In questi casi, invece, si fa riferimento in maniera generica all'estinzione del diritto  che può essere avvenuta in modi diversi, attraverso il pagamento oppure la novazione, ma non certamente in seguito ad una prescrizione vera e propria. Anzi, i casi relativi alle prescrizioni presuntive escludono proprio l'estinzione dovuta alla prescrizione. Il debitore, infatti, non potrà invocare in giudizio la prescrizione ordinaria perché questa ha una durata maggiore di quella prevista per le prescrizioni presuntive e questo suo riferimento alla prescrizione ordinaria comporterà inevitabilmente il riconoscimento del diritto del creditore poiché il debitore ha implicitamente ammesso che  non si è estinto (è l'ipotesi dell'articolo 2959 c.c.).

Secondo la giurisprudenza, ma di parere contrario è parte della dottrina, la prescrizione presuntiva non opera quando il contratto sia stato stipulato per iscritto, oppure nei casi in cui le parti abbiano deciso di differire il pagamento oppure frazionarlo.

Vedendo ora alla prova che il creditore può fornire circa l'esistenza del suo diritto, abbiamo già visto che questa è limitata al giuramento; il giuramento è una prova legale; in altre parole il giudice sarà vincolato dall'esito della prova anche se è a conoscenza del fatto che la parte sta giurando il falso. Il giuramento, in verità, è la prova legale dotata di maggior forza in quanto non è possibile agire  con il giudizio di revocazione; viene chiedersi se il creditore ha altri mezzi a disposizione per provocare la confessione del suo debitore: la risposta dev'essere senz'altro negativa. È possibile, infatti, che il debitore spontaneamente confessi (o comunque ammetta in giudizio) che il diritto non si è estinto. Tale dichiarazione, però, dovrà essere spontanea e non provocata dall'altra parte. Com'è noto è possibile provocare la confessione attraverso il mezzo di prova costituendo denominato " interrogatorio formale "; di conseguenza il creditore non potrà chiedere l'ammissione dell'interrogatorio formale per tentare di far confessare il suo debitore.

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