Permuta
definizione
art. 1552 c.c. |
la permuta è il
contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di
cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro |
È un contratto usato di rado nella pratica commerciale.
L'elemento caratteristico della permuta è che manca nello scambio il denaro come
misura del valore del bene acquistato; i beni scambiati sono l'uno misura del
valore dell'altro.
Per queste affinità con la vendita il codice avvicina la disciplina della
permuta a quella della vendita stabilendo che:
anche il permutante
può subire l'evizione e ha se non intende riavere la cosa data, ha diritto
al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita,
salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1553 c.c.) |
le norme stabilite
per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa
compatibili |
Per quanto concerne le spese, queste, a differenza di quanto accade per la
vendita, sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali(art. 1554 c.c.).