Limiti legali

nozione

sono le limitazioni che l'ordinamento impone alle facoltà del proprietario

Nella definizione dell'art. 832 abbiamo visto che le facoltà attraverso le quali si esplica il diritto di proprietà sono fondamentalmente illimitate.

Si è infatti deciso di indicare i limiti del diritto di proprietà, piuttosto che elencarne le facoltà, con l'ovvia conseguenza che il proprietario può fare del suo diritto e della cosa che ne è oggetto ciò che vuole, ma questa illimitata signoria del suo volere trova il confine nei limiti imposti dalla legge. Questi si incontrano sia nel codice civile che nelle leggi speciali, e spesso comprimono in maniera rilevante il diritto di proprietà (pensiamo ai divieti di edificare in zone di interesse paesaggistico o archeologico). In questa sede ci occuperemo dei soli limiti che emergono dal codice civile, rimandano allo studio del diritto amministrativo lo studio dei provvedimenti e delle altre leggi che incidono sul diritto di proprietà.

Le limitazioni cui va incontro il proprietario, soprattutto il proprietario di immobili o fondi, sono fondamentalmente di due categorie:

  1. limiti imposti per ragioni di pubblico interesse

  2. limiti imposti per salvaguardare i concorrenti diritti di altri soggetti privati
     

prima di affrontare elencare le diverse ipotesi di limitazione del diritto di proprietà, il codice civile all'art. 833 pone una norma di carattere generale che vieta al proprietario di compiere atti di emulazione che sono "atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri" (divieto di atti emulativi)

Il proprietario, infatti, del suo bene, può farne ciò che vuole, ma non può compiere degli atti al solo scopo di arrecare danno ad altri.

Si fa spesso l'ipotesi di chi pianta dei pali altissimi sul suo terreno per impedire l'atterraggio di un aereo sul terreno confinante, ma le ipotesi potrebbero essere innumerevoli. È importante sottolineare, invece, che per realizzare la previsione dell'art. 833 non basta che l'atto possa arrecare danno ad altri, ma è anche necessario che sia stato compiuto "al solo scopo" di arrecare danno o molestia.
Se, quindi, il proprietario pianta dei pali altissimi sul suo terreno anche per istallarci dei reattori eolici, l'atto non sarà emulativo e quindi lecito.

Ma torniamo ai limiti specifici imposti dall'ordinamento al diritto di proprietà elencandoli nella sottostante tabella e attivando il collegamento per approfondirli.

limiti imposti per ragioni di pubblico interesse
espropriazione per pubblica utilità
requisizione
limiti alla proprietà edilizia

Passiamo, ora, agli altri limiti previsti dalla legge previsti principalmente per regolare i rapporti di vicinato.

limiti imposti per salvaguardare i concorrenti diritti di altri soggetti privati

distanze nelle costruzioni (artt. 873\899 c.c.)
distanze tra alberi e siepi (artt. 892\899 c.c.)
luci vedute o prospetti( art. 904 \906 c.c.)
stillicidio (art. 908 c.c.)
acque private (artt. 909 \ 922 c.c.)
divieto di immissioni (art. 844 c.c.)

 

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