Interdizione giudiziale

 

 
Video, interdizione giudiziale

nozione
(art.
414 c.c.)

è il procedimento attraverso cui  si limita, di regola in maniera  totale, la capacità di agire di coloro i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi

I due concetti della capacità giuridica e d'agire si basano su due diversi presupposti; la prima sull'esistenza della persona, fisica o giuridica che sia, la seconda sulla idoneità psicofisica di provvedere ai propri interessi; per questo motivo il minore non ha la capacità di agire, ma è anche vero che il maggiore d'età può trovarsi in situazioni che escludono o limitano la capacità d'agire. Per queste persone sono previsti gli istituti della interdizione e dell' inabilitazione che escludono o limitano la capacità d'agire, e nei casi meno gravi l'amministrazione di sostegno.

L'interdizione giudiziale si riferisce ai casi più gravi, perché l'interdetto perde di regola totalmente la capacità di agire, tanto che in tutti i suoi atti dovrà essere rappresentato da un tutore. Abbiamo detto che con l'interdizione si limita in maniera totale la capacità di agire,  ma è anche vero che il tribunale per taluni atti di ordinaria amministrazione può stabilire che siano compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore.
Vediamo, ora, a che condizioni può essere pronunciata la sentenza d'interdizione.

condizioni per l'interdizione

abituale infermità di mente
incapacità di provvedere ai propri interessi a causa di detta infermità
necessità di assicurare all'interdicendo adeguata protezione

Come si vede per aversi interdizione è necessario che vi sia una infermità di mente, ma questa deve possedere determinate caratteristiche;
in primo luogo lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale; non è necessario, invece, che la malattia sia continua; di conseguenza anche dei periodi di lucido intervallo non impediranno la concessione del provvedimento.

La malattia, inoltre, deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutti gli tutto ciò che attiene alla vita di relazione; diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere da solo atti personali, come il riconoscimento di un figlio o il matrimonio.

L'ultimo requisito è stato introdotto con la riforma dell'art. 414; si fa riferimento alla necessità di assicurare all'interdicendo adeguata protezione. È chiara l'intenzione del legislatore di spostare l'attenzione dalle persone (parenti dell'interdicendo) che possono chiedere l'interdizione, che possono sentirsi danneggiate dalla malattia del loro parente, all'interdetto.

Effetto della sentenza d'interdizione è la perdita della capacità d'agire, e quindi una incapacità generale per tutti i negozi di natura patrimoniale o familiare;
elenchiamone alcuni: incapacità a contrarre matrimonio ( art. 85 c.c.); se il matrimonio è stato già contratto dall'interdetto può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero ( art. 119 c.c. ); incapacità a compiere il disconoscimento di paternità ( artt. 245 c.c.); incapacità al riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio; incapacità a testare ( art. 591 c.c.).

Gli atti compiuti dall'interdetto sono annullabili ( art. 427 c.c.); l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla revoca della sentenza d'interdizione
 ( art. 1442 c.c.).

Durante il procedimento d'interdizione può essere nominato un tutore provvisorio, ma può anche disporsi l'amministrazione di sostegno.

Non bisogna confondere, infine, l'interdizione giudiziale con l'interdizione legale.
Questa è prevista dall' artt. 32 e 33 c.p. ed è qualificata legale perché opera ex lege, senza bisogno di un apposito giudizio.
A differenza della minore età e dell’interdizione giudiziale, non ha per fondamento l’esigenza di intervenire a favore di un soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, ma è una pena accessoria contro chi si è macchiato di un reato doloso particolarmente grave.
Altra differenza la ritroviamo nel fatto che l'incapace legale può compiere gli atti di natura personale e familiare.
Gli atti compiuti dall'incapace legale sono annullabili ex art. 1441 c.c. comma 2; si tratta di annullabilità assoluta poiché l'azione può essere promossa da chiunque vi abbia interesse. 
Non è incapace legale il fallito; di conseguenza i suoi atti non sono invalidi, ma semplicemente inefficaci nei confronti del fallimento.

Giurisprudenza

Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione)

Cass. civ. Sez. I, 26-07-2013, n. 18171
Non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie). (Rigetta, App. Catania, 24/11/2011) FONTI CED Cassazione, 2013

Rapporti con l'amministrazione di sostegno

Cass. civ. Sez. I, 20-03-2013, n. 6861
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. (Rigetta, App. Napoli, 27/02/2009) FONTI  CED Cassazione, 2013 

 

Interdizione e incapacità naturale.

Cass. civ. Sez. III, 08-02-2012, n. 1770 (rv. 621221)
Ove il giudizio di inabilitazione si concluda con un provvedimento di rigetto, ciò che passa in giudicato è soltanto la statuizione sull'assenza, nel momento in cui la sentenza viene pronunciata, dei requisiti necessari per procedere alla dichiarazione di inabilitazione, ossia di una seria e permanente menomazione delle facoltà mentali dell'interessato. Ciò non toglie, tuttavia, che singoli elementi valutati in quel giudizio ai fini del rigetto dell'istanza possano essere tenuti in considerazione, alla luce del complessivo quadro psichico dell'interessato, per risalire ad eventuali altri fatti ignoti, quale, ad esempio, la sussistenza di uno stato di incapacità naturale rilevante ai fini dell'art. 428 cod. civ.
FONTI CED Cassazione, 2012 

 

Sugli effetti della sentenza di interdizione, sua irretroattività.

 

Cass. civ. Sez. II, 31-03-2011, n. 7477 (rv. 619260)
L'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione (art. 421 cod. civ. ), con la conseguenza dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della suddetta decisione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, considerando operante la menzionata presunzione, aveva stabilito che l'incapacità naturale della testatrice e donante, in relazione agli atti di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall'interessato in modo univoco e rigoroso, e con riguardo ad ogni singolo atto specificamente impugnato). (Rigetta, App. Venezia, 21/02/2005) FONTI  CED Cassazione, 2011 

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna alla sommario della sezione