Le scritture contabili

 

( le parole in corsivo rinviano a un collegamento ipertestuale)

L'imprenditore commerciale è obbligato alla tenuta delle scritture contabili(art. 2214 c.c.); queste servono per ricostruire l'attività dell'impresa e per agevolare il controllo di terzi che abbiano interesse alla vita dell'impresa, come i creditori.
L'obbligo di tenuta delle scritture non riguarda i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli.
Le scritture contabili sono:
1. Il libro giornale;
2.
Il libro degli inventari;
3.
La corrispondenza.

Secondo l'art. 2219 c.c. tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità.
In particolare il libro giornale e quello degli inventari devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio. Questa regola è però stata semplificata da leggi speciali  (d.p.r. 9\12\1996 n. 695), che hanno abolito l'obbligo di vidimazione delle scritture contabili.
Anche nel campo della documentazione obbligatoria che le imprese devono tenere, è prevista la possibilità ex art. 2215 bis, (introdotto con L. 28 gennaio 2009, n. 2)  di tenere tale documentazione in maniera informatica.
Particolarmente importante è l'efficacia probatoria delle scritture contabili, (anche se tenute in maniera informatica) vediamola:

contro l'imprenditore
art.2709 c.c.
I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto

 
a favore dell'imprenditore
nei rapporti tra imprenditori
art. 2710 c.c.
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (v. però  d.p.r. 9\12\1996 n. 695)

 
a favore dell'imprenditore nei riguardi di chi non è imprenditore per ottenere un decreto ingiuntivo
art. 634 c.p.c. comma 2,
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi
tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture