Le scritture contabili
( le parole in corsivo rinviano a un collegamento ipertestuale)
L'imprenditore commerciale è obbligato alla tenuta delle
scritture contabili(art.
2214 c.c.); queste servono per ricostruire l'attività dell'impresa e per
agevolare il controllo di terzi che abbiano interesse alla vita dell'impresa,
come i creditori.
L'obbligo di tenuta delle scritture non riguarda i piccoli imprenditori e gli
imprenditori agricoli.
Le scritture contabili sono:
1. Il libro giornale;
2. Il libro degli inventari;
3. La corrispondenza.
Secondo l'art. 2219 c.c. tutte le scritture contabili devono
essere tenute secondo le norme di
un'ordinata contabilità.
In particolare il libro giornale e quello degli inventari devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del
registro delle imprese o da un notaio. Questa regola è però stata semplificata
da leggi speciali (d.p.r. 9\12\1996 n. 695), che hanno abolito l'obbligo
di vidimazione delle scritture contabili.
Anche nel campo della documentazione obbligatoria che le imprese devono tenere,
è prevista la possibilità ex art. 2215 bis,
(introdotto con L. 28 gennaio 2009, n. 2) di tenere tale
documentazione in maniera informatica.
Particolarmente importante è l'efficacia probatoria delle scritture contabili,
(anche se tenute in maniera informatica) vediamola:
contro l'imprenditore art.2709 c.c. |
I libri e le altre scritture contabili
delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto |
a favore dell'imprenditore nei rapporti tra imprenditori art. 2710 c.c. |
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (v. però d.p.r. 9\12\1996 n. 695) |
a favore dell'imprenditore nei riguardi
di chi non è imprenditore per ottenere un
decreto ingiuntivo art. 634 c.p.c. comma 2, |
Per i crediti relativi a
somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di
servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività
commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono
altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture
contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile,
purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente
tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili
prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture |