L'impresa artigiana

La legge quadro n. 443\1985 ha fissato i criteri fondamentali entro i quali le regioni possono emettere provvedimenti a favore degli artigiani(art. 1).

La legge è quindi intervenuta per permettere una puntuale individuazione di quei piccoli imprenditori che svolgono la loro attività nell'ambito dell'artigianato delineando le caratteristiche di questa figura d'impresa; vediamone nella sottostante tabella le caratteristiche.

è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2)

L'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività che svolge l'artigiano; quest'ultimo, infatti, non deve limitarsi a gestire l'impresa ma deve intervenire personalmente "nel processo produttivo" anzi intervenire "in misura prevalente" nella produzione. 
Questa definizione data dalla legge è conforme con l'idea che normalmente si ha dell'artigiano, cioè di una persona che "con le sue mani" crea il prodotto, quasi un artista. 
È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di macchine per la produzione. In questi casi può essere difficile distinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore commerciale ed è per questo motivo che l'art. 4  pone dei limiti dimensionali all'impresa artigiana, ad esempio un massimo di 22 dipendenti per la produzione di serie.
In merito all'attività che deve svolgere un'impresa artigiana l'art. 3 della legge 443\1985 dispone che: 

attività prevalente svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi
attività escluse  sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana

Riassumendo possiamo dire che l'imprenditore artigiano è colui che impiega il proprio lavoro nella produzione e non solo nella gestione dell'impresa. 
Quando l'impresa si avvale di macchine la produzione deve comunque avvalersi dell'intervento manuale dell'artigiano; in parole povere "non deve fare tutto la macchina"; in maniera simile a quanto detto per le macchine utilizzate per la produzione, nel caso in cui vi siano dipendenti questi non devono produrre il bene in maniera del tutto autonoma, ma devono seguire le direttive dell'artigiano. Deve trattarsi, cioè, sempre di un prodotto frutto dell'inventiva dell'artigiano.

Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà l'equiparazione dell'impresa artigiana all'impresa commerciale, con la conseguente soggezione al fallimento.

L'impresa artigiana può anche costituirsi sotto forma di società; l'art. 3 detta la disciplina della società artigiana, vediamola:

società artigiana
deve rispettare i limiti dimensionali e svolgere l'attività delle imprese artigiane 

 

la maggioranza dei soci (o uno, nel caso di due soci) svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale

 

non può essere svolta nella forma dei S.p.a. o di S.a.a. ma può essere svolta nelle forme di S.r.l. pluripersonale(l. n. 57 del 5\03\2001)

 

può essere svolta in forma di cooperativa

 

L'art. 5 della legge 443\1985, infine, istituisce un albo delle imprese artigiane dove devono iscriversi le imprese che intendono godere delle agevolazioni che loro riservano le regioni.