Concentrazioni di impresa

 

Quando più imprese si fondono o una acquisisce una posizione di controllo su altre imprese, si corre il rischio che possa crearsi una situazione dove la concentrazione tra le imprese sia in grado di influenzare in maniera rilevante il mercato con possibili ricadute sul gioco della concorrenza.
La legge n. 287\1990 si preoccupa di individuare le ipotesi di concentrazione e di quando queste diventino rilevanti. Solo esistendo questi due presupposti sorge, per le imprese, l'obbligo di comunicazione all'Autorità(ed alla Consob) che valuterà l'opportunità d'indagare sulla concentrazione.
Cominciamo, quindi, con l'analisi dei due presupposti:

concentrazione
art.5 L.287\90
quando due o più imprese procedono a fusione
 
quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del
patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese
 
quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di una impresa comune
 

Secondo lo stesso articolo 5 la concentrazione non si verifica quando l'acquisto di quote o azioni di un'impresa sia stata effettuata da una banca o da una finanziaria (all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale) al fine di rivenderle sul mercato. La partecipazione, però, non deve durare più di 24 mesi e per questo periodo non sarà possibile esercitare il diritto di voto. 
Vediamo ora quando la concentrazione è rilevante.

concentrazione rilevante 
art.16 L.287\90
fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a euro 258.228.449,54
 
fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a euro 25.822.844,95
 
per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale
 

Esistendo questi due presupposti sorge l'obbligo della comunicazione all'Autorità.

Vediamo cosa accade dopo la comunicazione:

 

 

 

Anche in questo caso sono previste sanzioni,

1. Nel caso di omessa comunicazione--> sanzioni amministrative
pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente.

2. Nel caso in cui la concentrazione vietata sia realizzata--> sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'1% e non superiore al 10% del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione.
 

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