Articolo 2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili.

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e della fatture spedite. 
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori