Accordi o comportamenti

L'art. 2 della l. n.287\1990 specifica alcuni di questi  accordi o comportamenti sicuramente vietati, vediamoli:

fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali
impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento
applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosė da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza
subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi