La norma cui facciamo riferimento per distinguere i beni mobili da beni
immobili è l'articolo 812 del codice civile.
Al
secondo comma sono riportati dei beni che per loro natura dovrebbe essere
considerati mobili, ma per volontà di legge sono equiparati agli immobili;
ricordiamo tra questi ultimi i mulini, di edifici galleggianti quando sono
saldamente ancorati in maniera permanente alla riva per la loro utilizzazione.
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