Gli edifici,gli alberi e le costruzioni

La norma cui facciamo riferimento per distinguere i beni mobili da beni immobili è l'articolo 812 del codice civile.
Al secondo comma sono riportati dei beni che per loro natura dovrebbe essere considerati mobili, ma per volontà di legge sono equiparati agli immobili; ricordiamo tra questi ultimi i mulini, di edifici galleggianti quando sono saldamente ancorati in maniera permanente alla riva per la loro utilizzazione.

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