La proposta di concordato fallimentare

Punto di partenza del concordato è la proposta di concordato (art. 124 l.f.) che può essere presentata da uno o più creditori o anche da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (quindi fino a quel momento).
Anche il fallito può presentare proposta di concordato, ma l'art. 124 gli impone dei limiti. Li abbiamo già visti, ma è utile ripeterli.
Si stabilisce, infatti, che il fallito non può presentare la proposta, (e nemmeno è possibile che la proposta sia presentata  da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo) se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
Come si vede i termini per la proposta sono ben diversi tra creditori e terzi, da un lato, e fallito, dall'altro.
La proposta di concordato può avere in contenuto più vario, visto che l'art. 124 l.f. stabilisce il contenuto eventuale, e non il contenuto necessario della proposta; le opzioni possono essere diverse, ma in genere si offre il pagamento dilazionato dei debiti, accompagnato dal pagamento immediato di una certa percentuale di questi.

Sembrerebbe naturale che la proposta di concordato possa essere presentata solo dal fallito, come era in passato, ma ora grazie alla riforma del 2006, come abbiamo visto, anche i creditori e un terzo possono presentare la proposta.
In questi casi possiamo avere la figura dell'assuntore del concordato che prende su di sé i debiti del fallimento.
Si tratta, in definiva, di una sorta accollo dei debiti dell'imprenditore fallito da parte dell'assuntore, ma la posizione dell'assuntore è ben più vasta; egli, infatti, può ottenere la cessione dell'attivo fallimentare, da un lato, e dall'altro può limitare il suo impegno circa i debiti del fallito  in relazione ai soli creditori ammessi al passivo (art. 124 u.c.).

 Ciò detto vediamo quale può essere l'ulteriore contenuto della proposta.

la proposta di concordato può prevedere
la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenee
trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi
la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito
che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione

Passando ai creditori che hanno diritto al voto, l'art. 127 l.f. distingue il caso in cui la proposta sia stata presentata prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo o successivamente a questo; nel primo caso i creditori che potranno votare saranno quelli che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; nel secondo caso potranno votare i creditori (anche quelli ammessi con riserva) che risultano dallo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato.

Non possono votare, invece, i creditori privilegiati, ai quali sia stata promesso l'integrale pagamento, a meno che non rinuncino, in tutto o in parte, alla prelazione. Così facendo però, cioè rinunciando, verranno, per la parte oggetto di rinuncia, parificati ai creditori chirografari, ma ai soli fini del concordato, cosa che comunque accade quando la proposta di concordato prevede per loro la soddisfazione non integrale del credito; anche qui sono considerati come chirografari per la parte residua del loro credito.

Altri soggetti esclusi dal voto sono il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento; sono anche esclusi dal voto i crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
Se poi i crediti che danno diritto al voto sono ceduti, i cessionari non avranno diritto al voto, a meno che non si tratti di banche o altri intermediari finanziari.

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