Bancarotta semplice

A maggior tutela degli interessi dei creditori, la legge fallimentare agli artt.216 e ss., punisce alcuni comportamenti colposi o dolosi ( per le regole generali del diritto penale clicca qui) dell'imprenditore. 
Si parla, in, proposito di bancarotta semplice, quando il fallito ha agito con colpa, e di bancarotta fraudolenta, quando il fallito ha agito con dolo. 
L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero, informato dagli organi del fallimento, dopo la dichiarazione di fallimento.
Potrebbe accadere, però, che il p.m. agisca prima della dichiarazione di fallimento quando vi sia la fuga o latitanza dell'imprenditore o gli altri casi pure previsti dall'art. 7 l.f. e ciò in base al comma 2 dell'art. 238 l.f.

In relazione ai reati fallimentari, dobbiamo notare che si tratta di ipotesi abbastanza numerose, e illustrarle tutte andrebbe oltre gli scopi di questo lavoro, che si mantiene nell'ambito più squisitamente processuale e civilistico.

Tuttavia, per far conoscere quali sono i reati previsti dalla legge fallimentare, è sicuramente utile elencarli e fornire il collegamento allo specifico articolo, notando che questi reati possono essere commessi sia dal fallito, che da soggetti diversi da questo come i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, e anche dal curatore, dal creditore e, in qualche caso, anche da "chiunque" ; come si vede si tratta, nella maggioranza dei casi, di reati propri.
Spesso accade che tali reati possono essere in concorso apparente con altri reati previsti nel codice penale o in altre leggi speciali; in tal caso il conflitto si risolve ricorrendo ai principi di specialità (art. 15 c.p.) e assorbimento (art. 84 c.p.), sempre che non vi siano espresse deroghe previste dalla stessa legge.

Reati fallimentari commessi dal fallito
Art. 216. Bancarotta fraudolenta
Art. 217. Bancarotta semplice
Art. 217 bis (modificato dal d.l. 83\2012) Esenzioni dai reati di bancarotta
Art. 218. Ricorso abusivo al credito
Art. 219. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante (dei reati di cui sopra)
Art. 220. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito
Art. 222. Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
Reati fallimentari commessi da persone diverse dal fallito
Art. 223. Fatti di bancarotta fraudolenta
Art. 224. Fatti di bancarotta semplice
Art. 225. Ricorso abusivo al credito
Art. 226. Denuncia di crediti inesistenti
Art. 227. Reati dell'institore
Art. 228. Interesse privato del curatore negli atti del fallimento
Art. 229. Accettazione di retribuzione non dovuta
Art. 230. Omessa consegna o deposito di cose del fallimento
Art. 231. Coadiutori del curatore
Art. 232. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito
Art. 233. Mercato di voto
Art. 234. Esercizio abusivo di attività commerciale
Art. 235. Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari
Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa
Art. 236. Concordato preventivo (reati relativi al concordato preventivo)
Art. 236 bis (introdotto dal d.l. 83\2012) Falso in attestazioni e relazioni
Art. 237. Liquidazione coatta amministrativa (reati relativi alla liquidazione coatta amministrativa)
Disposizioni di procedura
Art. 238. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento
Art. 240. Costituzione di parte civile


Cominciamo con il reato meno grave, la bancarotta semplice:
 

Bancarotta semplice (art.217 l.f.) elemento psicologico: colpa
soggetto attivo e fatto tipico
il fallito ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica
1.ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
2.ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento
3.ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa
4.non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare
pena principale reclusione da sei mesi a due anni
pene accessorie salvo l'applicazione delle altre pene accessorie previste dal codice penale (artt. 28-37), la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
aggravanti
danno patrimoniale cagionato di rilevante gravità: la pena è aumentata sino alla metà
il colpevole la commesso più fatti tra quelli previsti : pena aumentata fino a 1\3
il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale: pena aumentata fino a 1\3
attenuanti

danno patrimoniale cagionato di speciale tenuità: pena ridotta sino ad un terzo

Passiamo a considerare la bancarotta fraudolenta



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