Errore vizio

 
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Questo è il vero errore vizio della volontà consistente in una falsa rappresentazione della realtà;
si distingue dall'errore ostativo perché in quel caso, cioè nell'errore ostativo, non vi è stata alcuna falsa rappresentazione della realtà, ma un lapsus che ha fatto dichiarare ciò che non si voleva.

L'errore vizio si distingue in:

errore di fatto

 quando cade su una circostanza materiale del negozio (casi 1,2,3 dell'articolo 1429 c.c.)

ed in

errore di diritto

 consiste nella ignoranza o falsa conoscenza circa l'esistenza o l'interpretazione di una norma  di legge

Per sgombrare il campo da equivoci in merito all'errore di diritto, puntualizziamo subito che non si può invocare l'errore di diritto come scusa per non osservare una norma di legge; non si potrà certo chiedere di non rispettare un contratto, ad es. di compravendita,  sostenendo di non sapere che i contratti devono essere osservati;
ma se ho concluso un contratto di compravendita di un fondo credendo erroneamente che fosse edificabile, potrò invocare l'errore di diritto per chiederne l'annullamento sempreché il mio errore sia riconoscibile dall'altro contraente e sia stato la ragione unica o principale del contratto.

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