Errore vizio
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Questo è il vero errore vizio della volontà consistente in una falsa
rappresentazione della realtà;
si distingue dall'errore ostativo perché in quel caso, cioè nell'errore
ostativo, non vi è stata alcuna
falsa rappresentazione della realtà, ma un lapsus che ha fatto dichiarare ciò
che non si voleva.
L'errore vizio si distingue in:
errore di fatto |
quando cade su una circostanza materiale del negozio (casi 1,2,3 dell'articolo 1429 c.c.) |
ed in
errore di diritto |
consiste nella ignoranza o falsa conoscenza circa l'esistenza o l'interpretazione di una norma di legge |
Per sgombrare il campo da equivoci in merito all'errore di diritto,
puntualizziamo subito che non si può invocare l'errore di diritto come scusa per
non osservare una norma di legge; non si potrà certo chiedere di non rispettare
un contratto, ad es. di compravendita, sostenendo di non sapere che i
contratti devono essere osservati;
ma se ho concluso un contratto di compravendita di un fondo credendo
erroneamente che fosse edificabile, potrò invocare l'errore di diritto per
chiederne l'annullamento sempreché il mio errore sia riconoscibile dall'altro
contraente e sia stato la ragione unica o principale del contratto.
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