1. In quali casi è possibile che le parti decidano di far risolvere una loro controversia da arbitri?

 

1. In un processo avanzato di degiurisdizionalizzazione, come la fase attuale che stiamo vivendo, è sempre possibile far decidere ad arbitri qualsiasi controversia, ma solo quando  sia chiara la volontà delle parti circa la rinunzia alla giurisdizione ordinaria;

2. Solo nei casi in cui la legge prevede espressamente, visto che la deroga alla giurisdizione ordinaria può avvenire solo in casi tipici;

3. In tutti i casi in cui le controversie abbiano ad oggetto diritti disponibili, salve le eccezioni previste dalla legge;

 

 

2. Com'è possibile affidare una controversia ad arbitri?

 

1. Abbiamo fondamentalmente tre sistemi, il compromesso, la clausola compromissoria, oppure la convenzione in base a rapporti non contrattuali determinati;

2. L'unico modo per affidare una controversia agli arbitri è quella di stipulare un apposito contratto, questo contratto è denominato compromesso;

3. È possibile l'affidamento di una controversia ad arbitri in base ad una qualsiasi volontà espressa dalle parti, anche in base a un negozio unilaterale;

 

 

3. Che differenza c'è tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale?

 

1. La distinzione sta nel modo in cui è presa la decisione, nell'arbitrato rituale la decisione deve essere presa necessariamente nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nell'arbitrato irrituale la decisione può essere presa anche con la semplice forma scritta;

2. Fondamentalmente la decisione sulla controversia è comunque presa da arbitri, ma mentre nell'arbitrato rituale la decisione ha lo stesso valore di una sentenza, nell'arbitrato irrituale la decisione degli arbitri a solamente un valore contrattuale;

3. La distinzione sta nel tipo di materie che devono essere trattate, per la precisione in caso di arbitrato rituale dovranno essere decise tutte le controversie che ordinariamente rientrano nella competenza del tribunale, mentre in caso di arbitrato irrituale, potranno essere decise tutte le cause e spettano alla ordinaria competenza del giudice di pace;


 

4. In caso di arbitrato irrituale si applicano tutte le ordinarie regole, in merito alla decisione degli arbitri, che riguardano l'annullabilità dei contratti?

 

1. È pur vero che l'arbitrato irrituale ha lo stesso valore di un contratto, ma si tratta pur sempre di un contratto particolare, perché decidere una controversia, ed ha quindi una struttura analoga a quella della transazione, pur se vede l'intervento di soggetti terzi, di conseguenza la decisione arbitrare irrituale potrà essere impugnata per annullabilità negli stessi casi in cui è annullabile la transazione;

2. Essendo l'arbitrato irrituale un contratto, si applicheranno ovviamente solo ed esclusivamente le regole relative all'annullabilità dei contratti;

3. No, sono previste dal codice di procedura civile particolari regole di annullabilità dell'arbitrato irrituale;

 

 

 

 

5. Nei casi in cui la nomina degli arbitri debba essere effettuata dalle parti, in che modo avviene?

 

1. Bisogna seguire una particolare procedura, che in sostanza consiste nella notifica di un atto alle altre parti con l'indicazione del nome del proprio arbitro, e contestuale invito alle altre parti di nominare i propri arbitri, ma nel caso in cui passati 20 giorni dalla notifica non vi sia stata l'indicazione del nome degli altri arbitri, ci si può rivolgere al presidente del tribunale, che provvederà alla nomina degli altri arbitri;

2. Bisogna seguire una particolare procedura, la parte che vuole promuovere il giudizio arbitrale notificherà un invito alle altre parti, affinché si tenga una riunione per la scelta degli arbitri; a tal fine notifica tale invito, indicando il luogo e la data della riunione; se nel giorno della riunione non sono presenti le altre parti, pur regolarmente invitate, la parte che ha notificato l'invito si rivolgerà con ricorso al presidente del tribunale, che provvederà alla nomina degli arbitri;

3. Bisogna seguire una particolare procedura, la parte che ha già nominato il suo arbitro, notifica alle altre parti un invito affinché gli comunichino i nomi dei loro arbitri; se entro 20 giorni dall'invito le altre parti non hanno indicato i nomi dei propri arbitri, bisognerà rivolgersi al presidente della corte di appello, che provvederà alla nomina degli altri arbitri;

 

 

6. Una volta nominati gli arbitri devono necessariamente svolgere l'incarico?

 

1. Sì, pur non essendo pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio, come dispone il secondo comma dell'articolo 813, è pur vero che gli arbitri svolgono una funzione particolarmente importante, tanto che la loro decisione ha lo stesso valore di una sentenza; di conseguenza una volta nominati non possono rifiutare l'incarico, salvo che per le ragioni espressamente previste dalla legge;

2. No, una volta nominati gli arbitri devono accettare l'incarico, l'accettazione deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o dalla sottoscrizione del verbale della prima riunione;

3. No, pur essendo vero che la decisione degli arbitri possiede valore di sentenza, è anche vero che gli arbitri rimangono dei soggetti privati, tuttavia sono state previste dal codice civile particolari sanzioni di natura pecuniaria nei casi in cui gli arbitri rifiutino l'incarico con dolo o colpa grave.

 

 

7. È possibile che l'incarico sia svolto da un solo arbitro?

 

1. È un'ipotesi fuori della realtà, perché se gli arbitri sono indicati dalle parti, implicitamente vuol dire che sono più di uno;

2. Si è possibile;

3. È possibile che l'incarico sia svolto da un solo arbitro, ma per garantire l'imparzialità detto arbitro è previsto che il nome dell'arbitro sia indicato dal presidente del tribunale su ricorso congiunto delle parti;

 

8. Che differenza c'è tra compromesso e clausola compromissoria?

 

1. Hanno tutte due natura contrattuale, ma mentre il compromesso è un contratto che darà vita ad un arbitrato, la clausola compromissoria e appunto una clausola inserita in diverso contratto attraverso cui le parti stabiliscono di far decidere le loro future ed eventuali controversie da arbitri;

2. Il compromesso è un contratto in base al quale le parti decidono di far risolvere la loro controversia da arbitri, la clausola compromissoria, invece, è un negozio giuridico unilaterale, in base al quale una parte dichiara di essere disposta a risolvere una controversia già insorta dagli arbitri;

3. Con il compromesso le parti risolvono effettivamente la controversia tra loro già insorta, ed ha quindi natura analoga a quella della transazione, mentre con la clausola compromissoria, non fanno altro che stabilire, in diverso contratto, le eventuali controversie che dovessero sorgere tra di loro, saranno risolte da arbitri;

 

 

 

9. che forma devono avere il compromesso e la clausola compromissoria?

 

1. Per il compromesso e la clausola compromissoria valgono i principi generali previsti in tema di contratto, e cioè possono sorgere con una qualsiasi forma, anche attraverso comportamenti concludenti,

2.Il compromesso deve essere redatto in forma scritta ad probationem , e deve determinare l'oggetto della controversia; la clausola compromissoria deve esso essere redatto per iscritto con forma ad probationem come accade per il compromesso;

3. Il compromesso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, e deve determinare l'oggetto della controversia; la clausola compromissoria deve esso essere redatto per iscritto a pena di nullità come accade per il compromesso;

 

 

 

 

10. In quali casi gli arbitri devono risarcire danni?

 

1. Gli arbitri rispondono dei danni nei confronti delle parti secondo le normali regole della responsabilità contrattuale;

2. Gli arbitri devono risarcire danni nei casi previsti dal codice di procedura civile, e cioè quando con dolo o colpa grave abbiano omesso o ritardato atti dovuti, e per questo sono stati dichiarati decaduti dall'incarico, oppure senza giustificato motivo abbiano rinunciato all'incarico; ancora gli arbitri sono responsabili quando con dolo o colpa grave hanno omesso o impedito la pronuncia del lodo nei termini di legge, oppure, quando siano incorsi in situazioni simili a quelle previste per la responsabilità dei magistrati;

3. Applicando la regola prevista dall'articolo 1176 secondo comma del codice civile, gli arbitri rispondono responsabilità professionale;

 

 

11. Nel giudizio arbitrale è possibile che si abbia interruzione del processo?

 

1. In realtà quando la parte viene meno per morte o altra causa, non si ha interruzione automatica del processo, ma gli arbitri prendono le misure idonee a garantire il contraddittorio, ma possono giungere a sospendere il procedimento, con un'attività, quindi, analoga a quella dell'interruzione del processo davanti ai giudici togati;

2. Essendo il giudizio arbitrale sostanzialmente un processo che si svolge davanti ai giudici privati, e dovendo comunque assicurare il principio costituzionale del contraddittorio, quando una parte di meno per morte o altra causa, gli arbitri devono automaticamente sospendere il processo, in attesa che si ricostituisca il contraddittorio;

3. Il giudizio arbitrale si sospende automaticamente in tutti i casi previsti per l'interruzione del processo che si svolge davanti ai giudici togati;

 

 

12. E’ possibile proporre il regolamento di competenza davanti agli arbitri?

 

1. No, non è possibile, ma si può impugnare con regolamento di competenza il provvedimento con il quale il giudice afferma o nega la propria competenza riguardo ha una convenzione di arbitrato;

2. Avendo un arbitrato natura giurisdizionale, anche se svolto davanti ai giudici privati, quando davanti agli arbitri è posta una questione di competenza, questi la decidono, e loro decisione può comunque essere impugnata attraverso il regolamento di competenza;


 

 

13. Gli arbitri possono emettere provvedimenti cautelari?

 

1. Sì, ma solo nei casi che la legge prevede espressamente, e solo in seguito a convalida del provvedimento da parte del presidente del tribunale;

2. Sì, in tutti i casi;

3. Sì, ma solo nei casi che la legge prevede espressamente;

4. No, mai;

 

 

 

14. In quali termini gli arbitri devono pronunciare il lodo?

 

1. Il termine per la pronuncia del lodo è stabilito dalle parti; nel caso in cui le parti non l'abbiano fatto, gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di 240 giorni dall'accettazione della nomina, ma è comunque possibile una proroga;

2.Il termine per la pronuncia del lodo è stabilito dalle parti; nel caso in cui le parti non l'abbiano fatto, gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di 240 giorni dall'accettazione della nomina, ma non è mai possibile una proroga;

3. Il termine per la pronuncia del lodo è fissato invariabilmente dalla legge, ed è di 240 giorni dall'accettazione della nomina, ma sono possibili delle proroghe;

 

15. Qual è l'efficacia del lodo?

 

1. Il lodo potenzialmente alla stessa efficacia della sentenza, compresa quella esecutiva, ma per far riacquistare efficacia sarà necessario depositato presso la cancelleria del tribunale, nel cui circondario è posta la sede del arbitrato.

2. Il lodo alla stessa efficacia della sentenza, ed ha anche efficacia esecutiva;

3. Il lodo ha la stessa efficacia della sentenza, tuttavia non ha efficacia esecutiva;

 

 

16. A che serve il deposito del lodo nella cancelleria del tribunale?

 

1. Serve ad attribuirgli efficacia esecutiva, e renderlo opponibile agli aventi causa;

2. Serve solamente ad attribuirgli efficacia esecutiva;

3. Avendo il lodo la stessa efficacia della sentenza, il deposito in cancelleria del tribunale serve solo a fini fiscali, per far conoscere, quindi, gli aspetti patrimoniali del lodo;

 

 

17. La decisione presa attraverso il lodo, è pronunciata secondo diritto, secondo equità, oppure secondo regole stabilite dalle stesse parti nel compromesso?

 

1. Trovando l'arbitrato la sua fonte nel compromesso o nella clausola compromissoria, sono le parti stesse e possono imporre agli arbitri le regole in base alle quali devono decidere, anche se diverse dal diritto dell'equità; tuttavia le parti non possono imporre agli arbitri regole per la decisione, che siano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico, e al buon costume.

2. Gli arbitri decidono secondo equità sono se, essendo più di uno, sono d'accordo sul fatto di decidere in questo modo, ma se manca l'accordo, oppure se l'arbitro è uno solo, la decisione deve essere presa secondo diritto, salvo che le parti espressamente gli abbiano consentito di decidere secondo equità;

3. Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti abbiano risposto con qualsiasi espressione che gli arbitri decidano secondo equità;

 

 

 

18. Il lodo può essere impugnato? E se sì, come?

 

1. Il lodo può essere impugnato esclusivamente per nullità, per revocazione, e per opposizione di terzo;

2. Essendo il lodo l'atto degli arbitri, che sono comunque giudici, ma giudici privati, il lodo non è impugnabile, perché essendo comunque un atto privato, non può essere mai impugnato come se fosse una sentenza pronunciata da giudici togati;

3. Il lodo, come più volte detto, alla stessa efficacia della sentenza, e quindi può essere impugnato come una sentenza attraverso i mezzi di impugnazione ordinari, come l'appello, e straordinari.

 

 

19. Chi decide sulla impugnazione per nullità del lodo?

 

1. Decide la corte di appello,

2. Decide il tribunale;

3. Decide un nuovo collegio arbitrale, del quale però non possono far parte gli arbitri che hanno pronunciato il lodo impugnato;

 

 

20. Come decide la corte di appello sull'impugnazione per nullità del lodo?

 

1. La corte di appello decide in due fasi, una fase rescindente, nel caso in cui ritenga di annullare il lodo, e una fase rescissoria, attraverso cui sostituisce la decisione degli arbitri con la propria decisione.

2. La corte di appello decide nel solito modo, cioè sostituendo la decisione presa dagli arbitri con la sua decisione, salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente. In quest'ultimo caso la corte di appello dà termine alle parti per nominare i nuovi arbitri, affinché possano decidere sulla base delle indicazioni che la corte ha riportato nella sua sentenza;

3. La corte di appello, nei casi in cui ritenga che vi siano le ipotesi di nullità del lodo, decide in due fasi, e cioè una fase rescindente, in cui annulla il lodo e una fase rescissoria, attraverso cui la corte di appello decide la controversia nel merito, salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato oppure con un accordo successivo.

 

 

 

21. Come visto, il lodo può essere impugnato anche per revocazione e opposizione di terzo, in questi casi davanti a chi è proposta la domanda di revocazione oppure di opposizione di terzo?-

 

1. In tutti e due i casi i giudizi sono promossi davanti alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'arbitrato;

2. L'opposizione deve essere necessariamente proposta davanti alla corte di appello, visto che non è possibile che il giudizio di opposizione, come accade ordinariamente, sia proposto davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, poiché in questo caso parliamo di arbitri; la revocazione, invece, deve essere proposta innanzi al tribunale del luogo dove ha sede l'arbitrato.

 

22. Tizio e Caio sono impegnati in una difficile vertenza giudiziaria, dal valore di € 60.000, riguardante diritti disponibili pendente innanzi al tribunale in primo grado, ad un certo punto tizio propone a Caio di far decidere la loro controversia dagli arbitri, e abbandonare la vertenza in corso. È possibile questo trasferimento?-3

 

1. No, non è possibile chiedere di trasferire la causa innanzi agli arbitri; per essere più precisi le parti dovranno prima rinunciare congiuntamente al giudizio, e solo successivamente potranno iniziare il loro giudizio davanti agli arbitri.

2. Si è possibile trasferire le cause che pendono innanzi al tribunale per far decidere dagli arbitri, ma l'istanza congiunta delle parti deve essere presentata non oltre la prima udienza ex articolo 183;

3. Sì, è possibile trasferire le cause che pendono innanzi al tribunale per far decidere da arbitri, ma sarà necessaria una istanza congiunta di tutte le parti, attraverso la quale chiedono di promuovere un procedimento arbitrale secondo le regole previste dal codice di procedura civile;

 




22. Tizio e Caio sono impegnati in una difficile vertenza giudiziaria, dal valore di € 60.000, riguardante diritti disponibili pendente innanzi al tribunale in primo grado, ad un certo punto tizio propone a Caio di far decidere la loro controversia dagli arbitri, e abbandonare la vertenza in corso. È possibile questo trasferimento?

 

1. No, non è possibile chiedere di trasferire la causa innanzi agli arbitri; per essere più precisi le parti dovranno prima rinunciare congiuntamente al giudizio, e solo successivamente potranno iniziare il loro giudizio davanti agli arbitri.

2. Si è possibile trasferire le cause che pendono innanzi al tribunale per far decidere dagli arbitri, ma l'istanza congiunta delle parti deve essere presentata non oltre la prima udienza ex articolo 183;

3. Sì, è possibile trasferire le cause che pendono innanzi al tribunale per far decidere da arbitri, ma sarà necessaria un’istanza congiunta di tutte le parti, attraverso la quale chiedono di promuovere un procedimento arbitrale secondo le regole previste dal codice di procedura civile;