Il contratto di subfornitura
(in corsivo i collegamenti ipertestuali)
definizione
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con il contratto
di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di
una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su
materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a
fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere
incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito
dell'attività economica del committente o nella produzione di un
bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze
tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa
committente
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Questo tipo di contratto è stipulato tra un'impresa (committente) e un'altra
impresa, di dimensioni minori(subfornitore).
Il committente (ad es. una casa automobilistica) invece di provvedere in proprio
a tutte le fasi di produzione, si avvale di altre imprese per la produzione di
parti del prodotto finale(ad es. la parte elettrica dell'autovettura) impartendo
istruzioni ed anche fornendo materiali al fornitore.
Per evitare abusi da parte dell'impresa committente, che spesso è l'unico cliente
del fornitore, la legge 18 giugno 1998 n. 192 ha regolamentato queste ipotesi di
contratti di subfornitura. Vediamone
la disciplina:
contratti di
subfornitura
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il
contratto deve essere stipulato in
forma scritta a pena di
nullità (art.2) |
in
caso di nullità, il subfornitore ha comunque diritto al
pagamento delle prestazioni già effettuate e al
risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini
dell'esecuzione del contratto (art.2) |
il
termine di pagamento non può eccedere, di regola, i 60
gg. dalla consegna del bene o della comunicazione
dell'avvenuta esecuzione della prestazione (art.3) |
il
lavoro affidato in subfornitura non può essere
ulteriormente affidato in subfornitura senza il consenso
del committente (art.4) |
sono
nulli i patti che attribuiscano poteri unilaterali di
modifica del contratto, esclusione del preavviso in caso
di recesso in contratti ad esecuzione continuata o
periodica, cessione a favore del committente di di
diritti di privativa industriale o intellettuale (art.6) |
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La legge cerca di limitare la dipendenza economica del subfornitore
prevedendo una serie di regole da rispettare.
Può accadere, però, che nonostante il rispetto della normativa, si verifichi lo
stesso l'abuso di dipendenza economica. Proprio per queste ipotesi,l'art.9
commina la nullità dei patti dove si realizzi l'abuso specificando,inoltre,
quando si verifica la dipendenza economica e dei casi tipici di abuso. Vediamo
le ipotesi:
dipendenza
economica |
la
situazione in cui una impresa sia in grado di
determinare, nei rapporti commerciali con un'altra
impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di
obblighi |
la
dipendenza economica è valutata tenendo conto anche
della reale possibilità per la parte che abbia subìto
l'abuso di reperire sul mercato alternative
soddisfacenti |
il
giudice ordinario conosce delle azioni in materia di
abuso di dipendenza economica incluse quelle inibitorie
e di risarcimento del danno ( Art.9 l. 18\06\1998 n. 192
così come modificato dall'art. 11 l.57\2001) |
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casi tipici di abuso
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rifiuto di
vendere o rifiuto di comprare dal subfornitore |
imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose o discriminatorie |
interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto |
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