Il contratto di subfornitura

(in corsivo i collegamenti ipertestuali)

definizione con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente

Questo tipo di contratto è stipulato tra un'impresa (committente) e un'altra impresa, di dimensioni minori(subfornitore).
Il committente (ad es. una casa automobilistica) invece di provvedere in proprio a tutte le fasi di produzione, si avvale di altre imprese per la produzione di parti del prodotto finale(ad es. la parte elettrica dell'autovettura) impartendo istruzioni ed anche fornendo materiali al fornitore.
Per evitare abusi da parte dell'impresa committente, che spesso è l'unico cliente del fornitore, la legge 18 giugno 1998 n. 192 ha regolamentato queste ipotesi di contratti di subfornitura. Vediamone la disciplina:

contratti di subfornitura 
il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità (art.2)
in caso di nullità, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto (art.2)
il termine di pagamento non può eccedere, di regola, i 60 gg. dalla consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (art.3)
il lavoro affidato in subfornitura non può essere ulteriormente affidato in subfornitura senza il consenso del committente (art.4)
sono nulli i patti che attribuiscano poteri unilaterali di modifica del contratto, esclusione del preavviso in caso di recesso in contratti ad esecuzione continuata o periodica, cessione a favore del committente di di diritti di privativa industriale o intellettuale (art.6)

La legge cerca di limitare la dipendenza economica del subfornitore prevedendo una serie di regole da rispettare. 
Può accadere, però, che nonostante il rispetto della normativa, si verifichi lo stesso l'abuso di dipendenza economica. Proprio per queste ipotesi,l'art.9 commina la nullità dei patti dove si realizzi l'abuso  specificando,inoltre, quando si verifica la dipendenza economica e dei casi tipici di abuso. Vediamo le ipotesi:

dipendenza
economica
la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi
la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti
il giudice ordinario conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica incluse quelle inibitorie e di risarcimento del danno ( Art.9 l. 18\06\1998 n. 192 così come modificato dall'art. 11 l.57\2001)

 

casi tipici di abuso
rifiuto di vendere o rifiuto di comprare dal subfornitore
imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie
interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto

 

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