Giurisprudenza.
Questa massima è
interessante, perché distingue i contratti per adesione, dove è
necessaria la specifica approvazione per iscritto delle clausole
vessatorie, da quelli che pur predisposti da una contraente non sono
contratti per adesione che rendono obbligatoria la specifica
approvazione per iscritto della clausole vessatorie.
Cass. civ. Sez. II Sent., 19-03-2018, n. 6753 (rv. 647858-02)
Possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali
sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole
vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una
serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se,
cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale
all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal
punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo
di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale
categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in
previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda
negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto
legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo
averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione,
quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di
trattative tra le parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/07/2012)
FONTI
La specifica
approvazione per iscritto della clausole vessatoria, basta richiamarle
anche per singoli numeri ( es. 1,2,3,4) non cumulativo, salvo che…..
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 09-07-2018, n. 17939 (rv. 649843-01) Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto).
FONTI
Ancora sul richiamo
cumulativo della clausole vessatorie.
L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non
è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la
sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni
generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, in
quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche
la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del
contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli,
comprese tra quelle specificamente approvate.
FONTI
La clausola
risolutiva espressa ha natura vessatoria? Certo che no, ma non ha tale
natura anche quando…
Cass. civ. Sez. III Ord., 05-07-2018, n. 17603 (rv. 649554-01)
La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto
potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato
inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne
l'importanza.
Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad
alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c. , neanche in
relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei
contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre
eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è
connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola
risolutiva si limita soltanto a rafforzarla. (Rigetta, CORTE D'APPELLO
GENOVA, 30/10/2015)
FONTI
Stabilire nel
contratto di assicurazione che in caso di sinistro non vi sarà
l’indennizzo ma la riduzione in pristino, è vessatoria una clausola del
genere? No.
Cass. civ. Sez. III Sent., 15-05-2018, n. 11757 (rv. 648707-01)
Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale
si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la riparazione
in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro
stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso
carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della
responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c. , ma delimitativa
dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della
colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio
garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a
rivalere l'assicurato. (Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 27/04/2016)
FONTI
Contratto di
assicurazione, clausole vessatorie ( ex comma 2 dell’art. 1341) e
clausole che non lo sono.
Cass. civ. Sez. III, 15-05-2018, n. 11757
In tema di contratto di assicurazione sono da considerare clausole
limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c.,
quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o
che escludono il rischio garantito. Al contrario attengono all'oggetto
del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti
della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
FONTI
Sono frequenti nei contratto conclusi
con moduli o formulari le clausole vessatorie, specie sulla deroga della
competenza per territorio; se però la clausola è espressamente approvata
per iscritto e valida, ma bisogna vedere anche come è scritta la
clausola nel contratto.
Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 12
febbraio 2018, n. 3307
In materia di contratti conclusi
mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per
disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza
telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla
competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi
dell'art. 1341, comma 2, c.c., approvata espressamente per iscritto.
Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia
perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono
eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla
controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente
leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede
giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta
clausola derogatoria.
Un contratto per adesione non può
esserci quando vi sono state delle trattative.
Cass. civ. Sez. I, 15-04-2015, n. 7605
Un contratto è qualificabile "per
adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale
soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla
specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a
regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto
unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non
ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante
trattative intercorse tra le parti. (Rigetta, App. Milano, 12/05/2011)
FONTI CED Cassazione, 2015
Si ritiene che la disciplina delle
clausole vessatorie sia applicabile solo ai contratti conclusi tramite
moduli o formulari, in questa massima si conferma indirettamente la tesi
e si sottolinea come il richiamo integrale a un distinto regolamento o
clausole concordate non realizzi l’ipotesi di clausole vessatorie con la
necessità dello specifico richiamo. Si parla in questi casi di “relatio
perfecta”.
Cass. civ. Sez. II, 14-04-2016, n.
7403
In materia di condizioni generali di
contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini
dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale
predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare
-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è
configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o
formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una
clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai
contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola
concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione
specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c. (Rigetta, App. Catania,
07/04/2011)
FONTI CED Cassazione, 2016
No comment
Cass. civ. Sez. VI - 3, 02-02-2016, n.
1911
Le clausole di proroga tacita o di
rinnovazione del contratto, predisposte nell'ambito di un contratto per
adesione, rientrano tra quelle a carico del contraente aderente e sono,
pertanto, prive di efficacia, qualora non siano specificamente approvate
per iscritto da quest'ultimo, anche quando hanno carattere di
reciprocità e bilateralità.
FONTI Foro It., 2016, 4, 1, 1279,
L’onere della specifica approvazione
per iscritto delle clausole vessatorie.
Cass. civ. Sez. III, 11-11-2015, n. 22984
Nel caso di condizioni generali di
contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a
norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche
nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non
cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da
un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia
prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del
contratto. (Rigetta, App. Milano, 02/10/2012) FONTI CED Cassazione, 2015
La deroga alla competenza
territoriale.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
21-07-2015, n. 15278 (rv. 636044)
L'espressa designazione convenzionale
di un foro territoriale esclusivo, contenuta in un contratto bancario
per adesione, presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti
volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge
ed ha natura di clausola vessatoria, sicché va specificamente approvata
per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale
indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del
sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che
contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale
trascrizione della previsione contrattuale. (Regola competenza) FONTI
CED Cassazione, 2015.
Le clausole di proroga tacita del
contratto.
Cass. civ. Sez. VI - 3, 14-07-2015, n.
14737
Le clausole di proroga tacita o di
rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte
nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a
carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a
norma dell'art. 1341, comma 2, c.c., qualora non siano specificamente
approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno
carattere di reciprocità e bilateralità. (Rigetta, Trib. Bari,
06/06/2013). FONTI CED Cassazione, 2015
Le clausole “antifurto”.
Cass. civ. Sez. III, 28-10-2014, n.
22806
Le clausole di un contratto di
assicurazione contro il furto, che subordinano la garanzia assicurativa
all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di
oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità
dell'assicuratore, ma definiscono il contenuto e i limiti della garanzia
assicurativa, specificando il rischio garantito. Ne consegue che non è
necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto
ex art. 1341 cod. civ. (Rigetta, App. Catanzaro, 02/02/2011)
FONTI CED Cassazione, 2014
Nei contratti dove non è prescritta la
forma scritta come si fa ad approvare per iscritto la clausola
vessatoria?
Nel caso di
contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l'obbligo
della specifica approvazione per iscritto, di cui all'art. 1341 cod.
civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di
trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente
il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto
in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto.
(Regola competenza) FONTI CED Cassazione, 2014
La clausola penale non è, di regola,
vessatoria.
Cass. civ. Sez. II, 13-01-2014, n. 470 La clausola
penale non rientra tra i patti che richiedono l'approvazione specifica
ex art. 1341 c.c. e non è detto sia vessatoria ai sensi dell'art. 33
c.cons. se di importo pari a quello della prestazione inadempiuta. FONTI Quotidiano
Giuridico, 2014
Il biglietto aereo e le condizioni
generali di contratto.
Cass. civ. Sez. III, 11-05-2010, n. 11361 (rv. 613363)
L'acquisto di un biglietto aereo
presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di
trasporto con le modalità dell'art. 1342 cod. civ., in quanto le
condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per
regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che
acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che
richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.
Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di
pace, restano pertanto sottratte al potere di quest'ultimo di decidere
secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai
sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo
sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63. (Dichiara inammissibile,
Giud. pace Catania, 13/01/2005)
FONTI CED Cassazione, 2010
La conoscibilità non è sufficiente per
far approvare una condizione generale di contratto che sia vessatoria.
Cass. civ., 13-11-1984, n. 5721
Il 2° comma dell'art. 1341 c. c. , il
quale statuisce l'inefficacia delle clausole vessatorie non approvate
specificamente per iscritto, richiede che la volontà del contraente per
adesione, diretta all'approvazione delle medesime, venga manifestata in
questa particolare forma, con la conseguenza che la conoscenza
o conoscibilità delle clausole stesse, da parte del detto contraente per
adesione, non vale a rendere efficace le clausole vessatorie che non
risultino approvate in forma scritta.
FONTI ,Mass. Giur. It., 1984
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