Giurisprudenza.

 

Questa massima è interessante, perché distingue i contratti per adesione, dove è necessaria la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, da quelli che pur predisposti da una contraente non sono contratti per adesione che rendono obbligatoria la specifica approvazione per iscritto della clausole vessatorie.

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 19-03-2018, n. 6753 (rv. 647858-02)

Possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/07/2012)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

 

La specifica approvazione per iscritto della clausole vessatoria, basta richiamarle anche per singoli numeri ( es. 1,2,3,4) non cumulativo, salvo che…..

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 09-07-2018, n. 17939 (rv. 649843-01)

Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto).

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

Ancora sul richiamo cumulativo della clausole vessatorie.

 

 

L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini giuridica 2018 

 

La clausola risolutiva espressa ha natura vessatoria? Certo che no, ma non ha tale natura anche quando…

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 05-07-2018, n. 17603 (rv. 649554-01)

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza.

Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c. , neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/10/2015)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Stabilire nel contratto di assicurazione che in caso di sinistro non vi sarà l’indennizzo ma la riduzione in pristino, è vessatoria una clausola del genere? No.

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 15-05-2018, n. 11757 (rv. 648707-01)

Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c. , ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato. (Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 27/04/2016)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Contratto di assicurazione, clausole vessatorie ( ex comma 2 dell’art. 1341) e clausole che non lo sono.

 

Cass. civ. Sez. III, 15-05-2018, n. 11757

In tema di contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Al contrario attengono all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.

FONTI 
Massima redazionale De Agostini giuridica, 2018 

 

 

Sono frequenti nei contratto conclusi con moduli o formulari le clausole vessatorie, specie sulla deroga della competenza per territorio; se però la clausola è espressamente approvata per iscritto e valida, ma bisogna vedere anche come è scritta la clausola nel contratto.

 

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 12 febbraio 2018, n. 3307

In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria.

 

 

Un contratto per adesione non può esserci quando vi sono state delle trattative.

 

Cass. civ. Sez. I, 15-04-2015, n. 7605

Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. (Rigetta, App. Milano, 12/05/2011)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Si ritiene che la disciplina delle clausole vessatorie sia applicabile solo ai contratti conclusi tramite moduli o formulari, in questa massima si conferma indirettamente la tesi e si sottolinea come il richiamo integrale a un distinto regolamento o clausole concordate non realizzi l’ipotesi di clausole vessatorie con la necessità dello specifico richiamo. Si parla in questi casi di “relatio perfecta”.

 

Cass. civ. Sez. II, 14-04-2016, n. 7403

In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare -tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c. (Rigetta, App. Catania, 07/04/2011)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

No comment

 

Cass. civ. Sez. VI - 3, 02-02-2016, n. 1911

Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, predisposte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, qualora non siano specificamente approvate per iscritto da quest'ultimo, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità.

FONTI Foro It., 2016, 4, 1, 1279,

 

L’onere della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.

 

Cass. civ. Sez. III, 11-11-2015, n. 22984

Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Rigetta, App. Milano, 02/10/2012) FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

La deroga alla competenza territoriale.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 21-07-2015, n. 15278 (rv. 636044)

L'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo, contenuta in un contratto bancario per adesione, presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha natura di clausola vessatoria, sicché va specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale. (Regola competenza) FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Le clausole di proroga tacita del contratto.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3, 14-07-2015, n. 14737

Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341, comma 2, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità. (Rigetta, Trib. Bari, 06/06/2013). FONTI CED Cassazione, 2015

 

Le clausole “antifurto”.

 

Cass. civ. Sez. III, 28-10-2014, n. 22806

Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, che subordinano la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma definiscono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito. Ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 cod. civ. (Rigetta, App. Catanzaro, 02/02/2011)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Nei contratti dove non è prescritta la forma scritta come si fa ad approvare per iscritto la clausola vessatoria?

 

Nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all'art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto. (Regola competenza) FONTI CED Cassazione, 2014

 

La clausola penale non è, di regola, vessatoria.

 

Cass. civ. Sez. II, 13-01-2014, n. 470

La clausola penale non rientra tra i patti che richiedono l'approvazione specifica ex art. 1341 c.c. e non è detto sia vessatoria ai sensi dell'art. 33 c.cons. se di importo pari a quello della prestazione inadempiuta.

FONTI Quotidiano Giuridico, 2014

 

Il biglietto aereo e le condizioni generali di contratto.

 

Cass. civ. Sez. III, 11-05-2010, n. 11361 (rv. 613363)

L'acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell'art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63. (Dichiara inammissibile, Giud. pace Catania, 13/01/2005)

FONTI CED Cassazione, 2010

 

 

La conoscibilità non è sufficiente per far approvare una condizione generale di contratto che sia vessatoria.

 

Cass. civ., 13-11-1984, n. 5721

Il 2° comma dell'art. 1341 c. c. , il quale statuisce l'inefficacia delle clausole vessatorie non approvate specificamente per iscritto, richiede che la volontà del contraente per adesione, diretta all'approvazione delle medesime, venga manifestata in questa particolare forma, con la conseguenza che la conoscenza o conoscibilità delle clausole stesse, da parte del detto contraente per adesione, non vale a rendere efficace le clausole vessatorie che non risultino approvate in forma scritta.

FONTI ,Mass. Giur. It., 1984