Giurisprudenza
Nel testo si parla di obbligazioni di mezzi e di risultato, ma la
dottrina più recente contesta questa distinzione sostenendo che bisogna
in ogni caso guardare al rispetto, da parte del debitore, delle regole
tecniche richieste per l’esecuzione della prestazione.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-01-2008, n. 577
In tema di responsabilità contrattuale
della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto
sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore,
paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia
ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a
provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare
o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso
non è stato eziologicamente rilevante.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
07-02-2014, n. 2863
Nella determinazione degli onorari
dell'avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi
conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca
violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è
di mezzi e non di risultato. (Rigetta, Trib. Bassano Del Grappa,
12/10/2012)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. III, 05-08-2013, n.
18612
Le obbligazioni inerenti all'esercizio
dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non
di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si
impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato
desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di
responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità
dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della
diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. , che è
quello della diligenza del professionista di media attenzione e
preparazione.
FONTI CED
Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. III, 11-12-2012, n.
22619
L'organizzatore ed
il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è
senz'altro di risultato, sono tenuti all'adeguato sforzo tecnico, con
l'utilizzo di energie e di mezzi normalmente ed obiettivamente necessari
od utili, in riferimento alla natura della rispettiva attività
esercitata, finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, nonché
al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di
pacchetti turistici, sì da evitare possibili ed eventuali eventi
dannosi. Di talché, in caso di mancato od inesatto adempimento delle
prestazioni del pacchetto turistico, essi devono provare che
il risultato anomalo rispetto al convenuto esito della propria
prestazione professionale dipenda da un fatto ad essi non imputabile,
ovvero non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla
diligenza dovuta, in ordine alle specifiche circostanze del caso
concreto. FONTI de Agostini Giuridica 2012
Cass. civ. Sez. II, 13-02-2009, n.
3659
In materia di contratto di subappalto,
poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha ugualmente natura di
obbligazione "di risultato" e non di mezzi, anche nel caso di
affidamento dell'incarico sulla base di un progetto già predisposto, la
diligenza nell'adempimento deve essere valutata in base ai
criteri dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; ne consegue che
permane l'obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli
inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo
del subappaltatore al rango di "nudus minister", come tale esente da
responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle
precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione. (Rigetta, App.
Milano, 22 novembre 2002)
FONTI Mass. Giur. It., 2009 |
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