Giurisprudenza

 

Il risarcimento del danno in caso di violazione del diritto d'autore.

 

Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22381
La lesione del diritto d'autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell'opera e non alla utilizzazione della stessa, può dare luogo al risarcimento del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare. In tal caso la risarcibilità del danno - laddove in concreto ravvisabile - è illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell'art. 2059 c.c., secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata. (Nel caso concreto non può condividersi l'assunto dei ricorrenti secondo cui la violazione della clausola contrattuale che vietava qualsiasi modifica non autorizzata del progetto e dell'opera, darebbe luogo ad un danno in re ipsa, per effetto dell'inadempimento contrattuale.)

Fonte De Agostini Giuridica 2019

 

 

Il danno non patrimoniale in caso di ferimento e morte di un congiunto.

 

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 31 ottobre 2019, n. 28168
Il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di una persona gravemente ferita, e consistito tanto nell'apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il soggetto ferito sia venuto a mancare. Ne consegue che se una persona venga dapprima ferita in conseguenza di un fatto illecito ed in seguito muoia a causa delle lesioni, nella stima del danno patito jure proprio dai suoi familiari, il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia dalle apprensioni, dalle sofferenze e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita.
Fonte De Agostini Giuridica

 Una volta che si sia valutato il grado di invalidità permanente in base a una valutazione medico legale, è possibile far valere altre voci di danno? Tendenzialmente no, ma in certe circostanze e a certe condizioni sì.

 

Cass. civ., Sez. III, Ord., 28 settembre 2018, n. 23477
 In tema di risarcimento dei danni, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.

Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. Ne consegue che, laddove un soggetto abbia riportato una invalidità permanente a seguito di un incidente stradale non ha diritto alla liquidazione separata del "danno estetico", atteso che quest'ultimo è già ricompreso nel danno biologico.

Fonte De Agostini Giuridica

 

 

È ormai un dato pacifico che per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che vi sia una lesione di diritti costituzionalmente protetti, e certamente tra questi vi sono i diritti inviolabili della persona, che in realtà trovano protezione anche in altre fonti esterne come la Cedu; ma la violazione deve essere seria, un fastidio, per es. non è sufficiente per ottenere il risarcimento del danno.

 

Cass. civ., Sez. III, 4 maggio 2018, n. 10596
In virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’ art. 2059 c.c. , unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona. In tal senso, sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimo di tolleranza. (Nella specie è stata correttamente negata tutela risarcitoria al pregiudizio esistenziale derivato al viaggiatore in conseguenza della soppressione del treno, della mancata coincidenza e di interruzioni di servizio, in quanto non rilevante al punto tale da superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione del diritto leso, imprescindibile ai fini del ristoro del danno in parola.)

Fonte De Agostini Giuridica 2018

 

 

Questa massima è interessante per quello che  dice, e anche per quello che non dice. Nel caso riportato, chi ha subito una invalidità grave, subisce un danno nel campo dei rapporti sociali, come conseguenza normale; di conseguenza tali danni in un processo andranno certamente chiesti ma non sarà necessario provarli, o per lo meno  non sarà necessario fornirne una prova rigorosa.

 

 

Cass. civ., Sez. III, 27-03-2018, n. 7513
La perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali. 
Fonte De Agostini Giuridica 2018

 

 

Consenso informato e danno alla salute; non aver ottenuto il consenso del paziente al trattamento sanitario non realizza di per sé un danno alla salute, ma la lesione di altri diritti fondamentali del paziente 

 

Cass. civ., Sez. III, Ord., 15 maggio 2018, n. 11749
In tema di responsabilità medica, con riferimento al consenso informato, poiché il relativo obbligo informativo gravante sul medico si correla al diritto fondamentale del paziente all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario propostogli, la prestazione che ne forma oggetto costituisce una prestazione distinta da quella sanitaria, la quale è finalizzata alla tutela del diverso diritto fondamentale alla salute. Di conseguenza, la violazione dell'obbligo informativo assume autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario, in quanto, mentre l'inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32, co. 1, Cost., l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del diverso diritto fondamentale all'autodeterminazione del paziente, di cui all'art. 32, co. 2, Cost.

Fonte De Agostini Giuridica 2018

 

 

In questa ordinanza la Cassazione ribadisce i principi in tema di individuazione dei casi che danno vita al risarcimento del danno non patrimoniale (cui si fa riferimento in seguito); è la violazione di diritti costituzionali, oltre quello alla salute,  che può dar luogo al risarcimento, ma quello che non bisogna fare è indicare lo stesso “vulunus” con nomi diversi, giungendo così a una moltiplicazione risarcitoria dello stesso danno.

Cass. civ., Sez. III, Ord., 14 novembre 2017, n. 26805

 In tema di danno non patrimoniale, la natura unitaria dello stesso deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica.

In tale ottica, "natura unitaria" sta a significare che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal "vulnus" di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza o del rapporto parentale;

"natura onnicomprensiva" sta, invece, a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti c.d. "bagattellari". L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono, pertanto, questioni concrete e non astratte.

 

Gli articoli 2043 e 2059 non sono autonomi l’uno dall’altro.. con tutto quel che segue da questa constatazione.  Alcune sentenze fondamentali della cassazione a sezioni unite.

Cass. civ. Sez. Unite, 19-08-2009, n. 18356

L'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. Il danno non patrimoniale e' risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno quando la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, come nel caso di molestie causate da ripetute infondate richieste di pagamento del canone televisivo.

FONTI Resp. civ. on line, 2009

 

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19-08-2009, n. 18356

La peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minimadi tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario). FONTI Resp. civ., 2009, 12, 984.

 

 

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-11-2008, n. 26972

Anche dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo.

 Non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..

FONTI Danno e Resp., 2009, FONTI  2009, 299-300, 212.

 

Il calcolo del danno biologico nel caso di decesso; questo va calcolato sulla durata effettiva delle vita del defunto e non su quella probabile ma questo accade solo quando la persona è deceduta per cause indipendenti dal fatto illecito subito.

 

Cass. civ. Sez. III, 18-01-2016, n. 679

In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, dopo avere escluso che la morte del danneggiato fosse riconducibile con certezza, o anche con congrua probabilità, al trattamento sanitario ricevuto dallo stesso danneggiato due anni prima del decesso, dal quale era conseguita una menomazione permanente, aveva ritenuto che il danno biologico trasmissibile "iure hereditatis" dovesse calcolarsi non sulla base della aspettativa di vita media, bensì dell'effettiva vita residua goduta dal danneggiato.). (Rigetta, App. Trieste, 05/07/2012)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

Le diverse componenti del danno biologico secondo la definizione dell’art. 138 cod. ass.

Cass. civ. Sez. III, 18-02-2010, n. 3906

Il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico risultante dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), non avente carattere innovativo in quanto sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, impone, nella liquidazione del danno, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva). (Cassa con rinvio, App. Firenze, 27/06/2005) FONTI CED Cassazione, 2010

 

Le tabelle sul calcolo del danno biologico elaborate dal tribunale di Milano sono da sempre punto di riferimento per i pratici del diritto.

Cass. civ. Sez. III, 10-05-2016, n. 9367

In tema di applicazione delle cd. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia l'obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, la cui modifica non integra uno "jus superveniens" né in via diretta né in quanto e possano assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. (Rigetta, App. Bologna, 10/04/2013) FONTI CED Cassazione, 2016

 

Il danno al diritto all’immagine.

Cass. civ. Sez. lavoro, 03-05-2016, n. 8709

Il diritto all'immagine professionale del lavoratore rientra tra quelli fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost. la cui risarcibilità va riconosciuta anche in presenza di lesioni di breve durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il risarcimento del danno all'immagine professionale ad un lavoratore, privato della funzione di coordinamento, sebbene le mansioni dequalificanti fossero state esercitate per poco tempo, date anche le numerose assenze per malattia). (Rigetta, App. Roma, 19/02/2013)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

La diffamazione a mezzo stampa.

Cass. civ. Sez. III, 07-04-2016, n. 6784

In materia di diffamazione a mezzo stampa, non può riconoscersi l'esimente del diritto di critica storica se la ricostruzione dei fatti, contrastante con quella ufficialmente riconosciuta, si fondi su fonti anonime o non riscontrabili, ovvero su voci correnti.

FONTI CED Cassazione, 2016

 

Il danno esistenziale, una categoria autonoma?

Cass. civ. Sez. III, 13-01-2016, n. 336

In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;

Ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del giudice di merito di non liquidare, con voce autonoma, il danno esistenziale da morte del congiunto, per essere stato già liquidato il relativo danno non patrimoniale comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e del conseguente sconvolgimento dell'esistenza). (Rigetta, App. Firenze, 23/04/2012)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

Il danno esistenziale secondo la massima che precede, non è un’autonoma categoria di danno, ed è questa anche il principio della seguente massima, che però sembra meglio individuarlo.

Quello che risulta dalla giurisprudenza della cassazione, che spesso è contraddittoria, è che le categorie di danno che nel tempo si sono individuate ( danno esistenziale, alla vita di relazione e altre) vanno ricondotte all’art. 2059, sono aspetti di questo articolo; non di meno esistono e la funzione definitoria che gli viene attribuita finisce, o finirà prima o poi, per individuare specifiche categorie di danno non patrimoniale risarcibili; del resto non si vede perché rilevandosi queste ipotesi non si debba autonomamente risarcirle chiamandole con il loro nome; prima o poi ci sarà un nuovo intervento delle sezioni unite, del resto la cassazione ci mette tempo a recepire certi orientamenti, già evidenti, e quando alla fine avrà finito tutte le acrobazie logiche per escluderli   finirà per ammetterli, e del resto la massima successiva del 2014, pur considerandole nell’ambito del 2059 finisce con il consentire il risarcimento di tutti questi danni….. anche se hanno una sola funzione descrittiva.

 

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 19-01-2015, n. 777

Il danno esistenziale, quale criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 cod. civ., può essere desunto in forza dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. da massime di comune esperienza, quali la giovane età del danneggiato al momento dell'infortunio (nella specie, venticinque anni) e la gravità delle conseguenze dell'infortunio (nella specie, immobilizzazione su sedia a rotelle) incidenti sulla normale vita di relazione dell'infortunato avuto riguardo alla capacità di procreazione, alla vita sessuale, alla possibilità di praticare sport ed altre analoghe attività. (Rigetta, App. Torino, 16/06/2008)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. III, 23-01-2014, n. 1361

La categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. (Cassa con rinvio, App. Milano, 10/07/2007) FONTI CED Cassazione, 2014

 

 

Il risarcimento dei danni non patrimoniali non è esclusivo delle persone fisiche.

 

Cass. civ. Sez. I, 16-11-2015, n. 23401

L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il risarcimento del danno all'Associazione italiana contro le leucemie ed alla sua affiliata locale di Pescara, ritenendo usurpativa la protrazione dell'utilizzo della denominazione "AIL" effettuato dalla sezione regionale abruzzese nonostante la pregressa esclusione). (Rigetta, App. L'Aquila, 03/05/2012)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. III, 10-11-2015, n. 22885

In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente collettivo si identifica con la lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale esso è portatore e garante e coincide, sul piano obiettivo, con la violazione delle norme poste a tutela dell'interesse medesimo, senza che si possa distinguere, a tali fini, tra l'evento lesivo e la conseguenza negativa, in quanto dall'attività di tutela degli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo deriva, in capo all'ente esponenziale, una posizione di diritto soggettivo che lo legittima all'azione risarcitoria. (Rigetta, App. Venezia, 03/05/2012) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Una questione delicata, una persona muore immediatamente o quasi, in seguito a un fatto illecito, ai congiunti spetterà il risarcimento del danno per questo fatto per un diritto che viene loro trasmesso?

Cass. civ. Sez. Unite, 22-07-2015, n. 15350

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Rigetta, App. Torino, 16/03/2007)

FONTI CED Cassazione, 2015