Giurisprudenza
Non vi sono, se non molto datate,
sentenze che trattino l’aspetto della responsabilità patrimoniale in
maniera generale mentre ve ne sono molte che regolano particolari
aspetti della responsabilità, specie in relazione all’esecuzione
forzata. Si riportano
allora, una massime “
datata” che si riferisce alla responsabilità per beni che comunque
esprime principi ancora attuali, e alcune delle massime più recenti
sull’argomento senza particolari commenti.
Cass. pen., 17-12-1970
In sede fallimentare anche i beni
conseguiti illecitamente o provenienti da reato, costituendo entità
utilizzabili nell'esercizio e potendo divenire oggetto di esecuzione
singolare o concorsuale, fanno parte del patrimonio dell'imprenditore
che quindi non deve esser considerato in relazione al modo in cui si è
formato, ma alla sua consistenza obiettiva. Tali beni adempiono,
pertanto, alla funzione prevista dall'art. 2740 c.c., non diversamente
dai beni legittimamente acquistati, e l'azione diretta a distrarli da
tale funzione è del tutto destinata ed autonoma da quella che li ha
introdotti nel patrimonio, sicché può ben aversi il concorso del delitto
di bancarotta con uno dei delitti contro il patrimonio. FONTI Massima
redazionale De Agostini Giuridica 2004
Cass. civ. Sez. I, 07-03-2016, n. 4455
La responsabilità di ciascuna società
partecipante ad una scissione per i debiti della scissa non soddisfatti
da quella cui, per effetto dell'operazione, fanno carico è limitata
all'ammontare del patrimonio netto che le è stato assegnato o le è
rimasto ed è assistita solo da un beneficium ordinis, che presuppone
esclusivamente la costituzione in mora del debitore, non da un
beneficium excussionis.
FONTI Giur. It., 2016, 5, 1135 nota di
BERTOLOTTI
Azione revocatoria
e costituzione di fondo patrimoniale.
Cass. civ. Sez. III, 30-06-2015, n. 13343
In tema di revocatoria ordinaria nei
confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente
all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia
damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio
agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno
potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del
debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore,
quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
(Rigetta, App. Lecce sez. dist. Taranto, 05/11/2011) FONTI CED
Cassazione, 2015
I modi classici
per sottrarsi alla responsabilità patrimoniale sono la simulazione e gli
atti di disposizione che poi
possono essere oggetto di revocatoria; in questa massima i diversi
presupposti.
Cass. civ. Sez. III, 30-06-2015, n. 13345
In considerazione della diversità di
presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione
revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è
sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il
debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma
è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata
soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere
la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
(Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 30/05/2011) FONTI CED Cassazione,
2015
Il fideiussore
risponde per la sua garanzia ex art. 2740?
Cass. civ. Sez. I, 12-06-2015, n. 12263
In caso di recesso della banca dal
contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al
soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento
del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere
raffrontato il limite di massimale della garanzia;
gli interessi moratori maturati dopo
quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile
(anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il
limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola
generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per
i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del
diritto e della correttezza nei rapporti interprivati. (Rigetta, App.
Roma, 21/02/2008) FONTI CED Cassazione, 2015
Esecuzione forzata
e titolo esecutivo.
Cass. civ. Sez. Unite, 07-01-2014, n. 61
Nel processo di esecuzione, la regola
secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine
della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non
necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore
procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo
esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante
efficacia dell'originario pignoramento. Ne
consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di
titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante
l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore
procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato,
bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al
creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe
accanto al creditore pignorante. (Rigetta, Trib. Larino, 27/06/2006)
FONTI CED Cassazione, 2014
L’art. 2744 dispone il divieto del
patto di commissorio; riportiamolo ancora:” È nullo il patto col quale
si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine
fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al
creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione
dell'ipoteca o del pegno”.
Ma difficilmente accade che debitore e
creditore pignoratizio stipulino un patto del genere, mentre accade che
un debitore e un creditore, pur in mancanza di pegno o ipoteca, vogliano
giungere a un risultato analogo a quello vietato dal patto commissorio,
cioè trasferire la proprietà di un bene al creditore se il debitore è
inadempiente; si tratta, allora di individuare i vari casi. Una volta
individuati tali patti sono nulli, per causa illecita, proprio perché
violano l’art. 2744.
In questa prima massima del 2013 si
esprimono i criteri per identificare un patto commissorio,
indipendentemente dallo schema negoziale usato; nelle successive, più
recenti, alcuni casi specifici di negozi che in realtà sono patti
commissori. E’ la causa concreta che bisogna ricercare.
Cass. civ. Sez. II, 21-05-2013, n.
12462
Il divieto del patto commissorio
sancito dall'art. 2744 c.c., con la conseguente sanzione di nullità
radicale, si estende a qualsiasi negozio, ancorché di per sé
astrattamente lecito, qualora venga impiegato per conseguire il fine
concreto, riprovato dall'ordinamento, della illecita coercizione del
debitore, costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia
nella ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta.
Anche un preliminare di compravendita
può violare il divieto del patto commissorio ove emerga l'intento
primario dei contraenti di costituire con il bene promesso in vendita
una garanzia reale in funzione dell'adempimento delle obbligazioni
contratte dal promittente venditore con altro negozio collegato, così da
stabilire un collegamento negoziale e strumentale tra i due negozi.
FONTI Notariato, 2013, 4, 364
Cass. civ. Sez. II, 21-01-2016, n. 1075
La vendita con
patto di riscatto o retrovendita, anche se prevede il trasferimento del
bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia nell’ambito della
quale il pagamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente, non
costituisce versamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il
trasferimento del bene serve solo a integrare una causa di garanzia
provvisoria, capace di evolversi a seconda che il debitore adempia, o
meno, l’obbligo di restituire le somme ricevute. FONTI Contratti, 2016,
5, 429 nota di VECCHIO
Cass. civ. Sez. III, 27-10-2015, n.
21775
In tema di nullità negoziale, non è
viziata da ultrapetizione la decisione del giudice che, in caso di
domanda di accertamento della simulazione di un contratto di
compravendita, abbia dichiarato la nullità (nella specie, per violazione
del divieto di patto commissorio) della più ampia operazione negoziale
cui tale contratto appartiene (nella specie, riconducibile allo schema
del "sale and lease back"), essendo tale decisione giustificata
dall'obbligo di rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità,
ferma la previa necessaria indicazione alle parti del "thema
decidendum", ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (Cassa con rinvio,
App. Bologna, 30/03/2012). FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. I, 28-01-2015, n. 1625
Il contratto di sale and lease back è
nullo, per illiceità della causa in concreto, ove violi il divieto di
patto commissorio, salvo che le parti, con apposita clausola (cd. patto
marciano), abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto
- effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali
da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi
ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il
bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, sì da
ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare
che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in
garanzia.
Resta peraltro ammissibile la
previsione di differenti modalità di stima del bene, per come emerse
nella pratica degli affari, purché dalla struttura del patto marciano in
ogni caso risulti, anticipatamente, che il debitore perderà la proprietà
del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento,
con restituzione della differenza rispetto al maggior valore, mentre non
costituisce requisito necessario che il trasferimento della proprietà
sia subordinato al suddetto pagamento, potendosi articolare la clausola
marciana nel senso di ancorare il passaggio della proprietà sia al solo
inadempimento, sia alla corresponsione della differenza di valore.
(Cassa con rinvio, Trib. Perugia, 31/05/2011) FONTICED Cassazione, 2015
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