Giurisprudenza
La simulazione la
posizione del terzo.
Come abbiamo
visto, il terzo può far dichiarare la simulazione, ma abbiamo in
proposito due tipi di problemi; in primo luogo c’è da chiedersi che il
terzo abbia davvero l’interesse a far ripristinare la situazione reale,
cioè la mancanza di un vero contratto, o meno; a questa domanda ci
risponde la cassazione.
Cass. civ. Sez. III, 20-12-2013, n. 28610.
In tema di simulazione, il terzo non
ha, in quanto tale, un interesse generalizzato ad ottenere il ripristino
della situazione reale, ma solo ove la sua posizione giuridica risulti
negativamente incisa dall'apparenza dell'atto, mentre va sempre
riconosciuto l'interesse della parte contrattuale ad esercitare l'azione
di simulazione in quanto volta all'accertamento dell'inefficacia totale
o parziale del contratto e dei reali rapporti tra le parti. (Nella
specie, la S.C. ha ritenuto l'interesse dell'attore quale contraente e
non terzo alla dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto di
cessione di quote sociali in quanto diretta al ripristino della
titolarità anche formale delle quote sociali, così facendo venire meno
l'apparenza contrattuale). (Rigetta, App. Napoli, 15/12/2006)
Sulla
prova della simulazione. Il primo caso fa riferimento alla simulazione
di persona, il secondo è un “classico” la simulazione di vendita in
vista di una successione.
Cass. civ. Sez. VI - 2, 02-07-2015, n.
13634
In tema di compravendita di immobile,
la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di
cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di
simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente
risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti,
mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto
valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del
negozio dissimulato.
Ne consegue che il coniuge in regime
di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo
legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova rispetto
all'acquisto di un bene non personale effettuato dall'altro coniuge
durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa,
atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione
legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), cod.
civ. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 19/03/2012)
FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. III, 04-04-2013, n. 8215
L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una
vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai
contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o
presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del
diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di
riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato
comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di
riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo. (Rigetta, App.
Roma, 15/02/2007)
La prova per
presunzioni e la simulazione.
Cass. civ. Sez. III, 28-10-2014, n. 2280.
In tema di prova per presunzioni della
simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito
apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono
essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità
all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di
legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il
profilo logico e giuridico. (Rigetta, App. Ancona, 18/10/2010)
La
controdichiarazione.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
02-10-2014, n. 20857 In
caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia
richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo
simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato,
deve essere data, ai sensi dell'art. 2725 c.c. , mediante atto scritto,
cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta
dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto
valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola
ipotesi, prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c. , di perdita incolpevole
del documento. Pertanto, nell'ipotesi di compravendita immobiliare
simulata per interposizione fittizia dell'acquirente, il compratore
effettivo, quale parte dell'accordo simulatorio e del contratto
dissimulato, ove intenda avvalersi di quest'ultimo, deve soggiacere al
regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c. e, quindi, provare per
iscritto l'accordo simulatorio, senza potersi giovare di una prova
orale, in forza della deroga ex art. 2724, n. 2, c.c. (impossibilita
morale o materiale per il contraente di procurarsi una prova scritta),
in quanto tale deroga è inapplicabile a termini dell'art. 2725 c.c. nei
casi come la compravendita immobiliare, nei quali sia richiesta la forma
scritta non solo a pena di nullità, ma anche ai fini probatori.
Quando si simula una vendita per nascondere una donazione, la
controdichiarazione deve avere la forma dell’atto pubblico? No, secondo
la Cassazione basta la scrittura privata per la controdichiarazione.
Cass. Civ. sez II ordinanza 24 luglio
2017, n. 18204
Quando si è in presenza di atti che
richiedono la forma scritta ad substantiam o ad probationem, a mente
dell’art. 2725 c.c. (cui implicitamente rinvia l’art. 1417 c.c.) detta
prova va fornita anch’essa per iscritto, avendo tuttavia e nel contempo
cura di precisare che non è viceversa richiesto l’eventuale ulteriore
requisito di forma vincolata prescritto per il negozio dissimulato,
cosicché in materia di simulazione soggettiva di donazione la prova del
relativo accordo simulatorio “non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma
può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione
sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è
prodotta”.
Fonte Altalex settembre 2017.
Cass. civ. Sez. II, 20-11-2008, n.
27599
Nel caso di simulazione relativa di un
contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione
della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello
apparente incontra non solo le normali limitazioni legali
all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche
quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, comma 2,
e 2725 c.c. , di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e
forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e
l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione contestuale alla stipula
del contratto, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di
dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
Cass. civ. Sez. II Sent., 28-05-2007, n. 12487.
In tema di simulazione, qualora il
contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia
richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi
dell'articolo 1350 cod. civ.
), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione
del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in
giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione.
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