Giurisprudenza
Sull’art. 1260, cioè il concetto di cessione
del credito, non vi sono massime particolarmente significative, perché
il concetto non dà adito a particolari dubbi, il problema, semmai è
quali siano i crediti realmente cedibili, perché non lo sono quelli di
carattere strettamente personale ( oltre quelli che la legge dichiara
incedibili v. ad es. 323). Vediamo, allora, una serie di casi di crediti
dichiarati ( o meno) personali dalla cassazione. In questa prima massima
si parla di credito personale, ma non per escluderne la cedibilità, ma
per escludere la sua cedibilità automatica insieme alla cessione
dell’immobile.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
12-11-2014, n. 24146
Il diritto al risarcimento dei danni
cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di
proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua
alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a
chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha
subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo
credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha
carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e
specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ. (Cassa con
rinvio, App. Napoli, 18/12/2012)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. III, 03-10-2013, n. 22601 Il diritto di credito
relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta
trasmissibile "iure hereditatis", può anche formare oggetto di cessione
per atto "inter vivos", non presentando carattere strettamente
personale. FONTI CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. III, 10-01-2012, n. 52
Il credito avente ad oggetto il
risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un sinistro
stradale, non essendo di natura strettamente personale e non sussistendo
uno specifico divieto normativo, è suscettibile di cessione e pertanto
il cessionario può agire in giudizio, anche contro l'assicuratore della
responsabilità civile del danneggiante, al fine di ottenere il pagamento
dal debitore ceduto.
FONTI Giudice di pace, 2012
Cass. civ. Sez. III, 10-01-2012, n. 52
La cessione di credito avente ad
oggetto risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è
ammissibile e comporta che il cessionario possa domandare, anche
giudizialmente, il pagamento al debitore ceduto. FONTI Foro It., 2012,
2, 1, 429
Cass. civ. Sez. lavoro, 01-04-2003, n.
4930
In tema di cessione del credito, in
mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere la natura
strettamente personale del credito), va affermata la legittimità della
cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto,
stante anche l'inapplicabilità in via analogica delle eccezioni
normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti,
costituenti "ius singulare".
FONTI Mass. Giur. It., 2003
Cass. civ., 24-09-1979, n. 4921
La posizione soggettiva del venditore
per effetto del patto di riscatto si configura come un diritto
potestativo di natura personale e di conseguenza non è cedibile al terzo
se non mediante una vera e propria cessione dell'intero contratto di
vendita, cui il patto di riscatto accede, secondo i princìpi generali in
materia di contratti con prestazioni corrispettive di cui agli artt.
1406 c.c. e ss. Infatti nella vendita con patto di riscatto non è
ipotizzabile un contratto complesso del quale esaurita una prima
componente sia rimasta autonomamente in vita l'altra costituente per sé
sola un contratto con prestazione a carico di una sola parte e, quindi,
cedibile unilateralmente a norma dell'art. 1260 c.c.
FONTI Mass. Giur. It., 1979
Veniamo all’art. 1261 dove si fa espresso
riferimento alla impossibilità per certi soggetti (come magistrati
avvocati) di rendersi cessionari della res litigiosa quando, appunto,
c’è un giudizio in corso. Queste massime, però, si occupano del “prima”
e del “dopo” della controversia.
Cass. civ. Sez. III, 16-07-2003, n. 11144
In tema di divieto di cessione di
crediti litigiosi a favore di soggetti esercenti determinate attività
(nella specie, un avvocato), il dato testuale dell'art. 1261 c.c. (che
fa espresso riferimento ad una "sorta controversia" avanti all'autorità
giudiziaria), nonché la "ratio" di detta norma (diretta ad impedire
speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati)
comportano che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a
crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria.
FONTI Mass. Giur. It., 2003
Cass. civ., 24-02-1984, n. 1319 In
tema di divieto di cessione a favore di determinate persone di crediti e
diritti litigiosi, il dato testuale dell'art. 1261 c. c. , il quale fa
riferimento ad una <sorta controversia> avanti all'autorità giudiziaria,
e la ratio di tale disposizione, diretta ad impedire speculazione sulle
liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti un servizio di
pubblica necessità, le cui funzioni hanno attinenza con gli uffici
giudiziari delle rispettive sedi, oltreché evitare che il prestigio e la
fiducia nell'autonomia di quelle persone possano rimanere pregiudicati
da atti di dubbia moralità, comportano che il divieto stesso non trova
applicazione riguardo a crediti la cui controversia sia stata definita
con sentenza passata in giudicato. FONTI Mass. Giur. It., 1984
L’efficacia delle cessione nei confronti del
debitore ceduto è regolata dall’art. 1264 che prevede la notifica o la
sua accettazione. L’accettazione può avvenire attraverso comportamenti
concludenti? Sì.
Cass. civ. Sez. III, 13-05-2014, n.
10335
L'accettazione della cessione del credito, agli effetti dell'art. 1264
cod. civ., è un atto a forma libera che può risolversi anche in un
comportamento concludente ed univoco, dovendosi escludere che
l'art.1248, primo comma, in tema di inopponibilità della compensazione
al cessionario, richieda una "accettazione espressa". (Rigetta, App.
Bari, 30/04/2007) FONTI CED Cassazione, 2014
S’immagina che la notifica della cessione del
credito debba essere effettuata dal cessionario, ma l’art. 1264 non
specifica da chi debba effettuata.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
13-03-2014, n. 5869
L'art. 1264 cod. civ. non individua il
soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la
notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile
al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal
cessionario. (Rigetta, App. Venezia, 06/03/2012) FONTI CED Cassazione,
2014 Una questione delicata: in che forma deve
essere effettuata la notifica della cessione? Tramite ufficiale
giudiziario? No.
Cass. civ. Sez. III, 28-01-2014, n.
1770
La notificazione della cessione del
credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ.,
costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella
consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto
ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo
giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cassa con rinvio,
App. Roma, 08/01/2008)
FONTI CED Cassazione, 2014
Si afferma che la cessione del credito è
contratto a causa variabile, ma è necessario, per agire contro il
debitore, la prova della causa della cessione? No.
Cass. civ. Sez. III, 31-07-2012, n.
13691
Il cessionario che agisca nei
confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del
negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non
anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto
può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo
interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio,
sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla
validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli
sia stata notificata dal solo cessionario. FONTI CED Cassazione, 2012 Ci si può chiedere
quali siano i rapporti tra cessione e notifica della cessione. Sappiamo
che la notifica ha valore solo per l’opponibilità della cessione e non
per la sua validità. Il trasferimento del diritto, quindi, avviene
grazie al solo consenso.
Cass. civ. Sez. III, 13-07-2011, n. 15364
Il contratto di cessione di credito ha
natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo
scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a
quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a
pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata
la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; questa, a sua volta,
è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al
cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche
del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari,
trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale
riconosciuta al primo notificante. FONTI CED Cassazione, 2011
Sappiamo ex art.
1266 che il cedente deve garantire almeno l’esistenza del credito quando
la cessione è a titolo oneroso e in limiti più ristretti quando è a
titolo gratuito
Cass. civ. Sez. I, 29-07-2015, n.
16049
La cessione del
diritto di credito agli utili spettante al socio, posta in essere dopo
che l'assemblea, a seguito dell'approvazione del bilancio, abbia
deliberato di non distribuirli imputandoli a riserva, dà luogo alla
garanzia per l'inesistenza del credito in favore del cessionario di
cui all'art. 1266 c.c. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 29/09/2010)
FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. I, 05-02-1988, n. 1257
Nella cessione di credito pro soluto
il cedente deve garantire non solo che il credito è sorto, ma anche che
non si è ancora - per qualunque ragione, compresa quella data
dall'avvenuta prescrizione - estinto al tempo della cessione.
FONTI Banca Borsa, 1989, II,
295
Una
massima un po’ complicata in tema di cessione del credito; sappiamo che
il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che
poteva opporre al cedente, ma anche quelle relative a fatti sopravvenuti
come la risoluzione del contratto intervenuta tra il debitore e il
cedente? Secondo la cassazione non può sempre opporre tali eccezioni.
Cass. civ. Sez. III, 15-03-2007, n.
5998
In tema di cessione di credito, il
debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che
avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma,
qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità,
esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere
valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in
dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto,
perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, la risoluzione
consensuale del contratto dal quale traeva origine il credito ceduto,
convenuta tra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non
è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il
trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa
disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del
cessionario, per il disposto dell'art. 1256 cod. civ. - la cui "ratio"
ha portata generale pur regolando la norma stessa fattispecie
particolari -, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione,
non può ignorare tale circostanza. (Rigetta, App. Milano, 21 Febbraio
2003) FONTI Mass. Giur. It., 2007
Il cedente può
garantire le solvibilità del debitore ceduto. Ma quando il cessionario
può agire contro il cedente? Basta che dimostri semplicemente che non ha
adempiuto o deve agire o comunque escuterlo infruttuosamente? La
cassazione sembra distinguere tra il caso in cui la cessione sia
avvenuta in seguito a una datio in solutum (art. 1198 c.c.) dal caso in
cui vi sia stata una normale cessione del credito. Nel primo caso è
necessaria la preventiva escussione del debitore ceduto, nel secondo,
l’infruttuosità delle istanze del cessionario contro il debitore.
Cass. civ. Sez. III, 15-02-2007, n. 3469
A norma dell'art. 1198 c.c.,
nell'ipotesi di "cessio pro solvendo" grava sul cessionario che agisce
nei confronti del cedente provare l'esigibilità del credito e, quindi,
l'insolvenza del debitore ceduto a seguito della sua infruttuosa
escussione, contemporaneamente alla circostanza che la mancata
realizzazione del credito non è dipesa altresì da negligenza
nell'iniziare o proseguire le istanze dirette contro il medesimo
debitore ceduto. FONTI Corriere Giur., 2007.
Cass. civ. Sez. III, 29-03-2005, n.
6558
Nella cessione del credito in luogo
dell'adempimento, in cui la liberazione del debitore originario consegue
solo alla realizzazione del credito ceduto ovvero quando vi sia stato un
comportamento negligente del cessionario ai fini del conseguimento del
credito, il creditore cessionario è tenuto ad escutere prima il debitore
ceduto. (Nella specie, la Cassazione ha precisato che il credito
originario rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la
possibilità di infruttuosa escussione del debitore ceduto).
FONTI Giur. It., 2006, 5, 942.
Cass. civ. Sez. II, 24-02-2000,
n. 2110 In
tema di cessione del credito "pro solvendo", la garanzia del cedente per
mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è
condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo,
dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 c.c. (richiesta di
pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno,
dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa
la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione). FONTI
Mass. Giur. It., 2000. |