Giurisprudenza
Nel testo si è parlato dei rapporti tra l’adempimento del terzo e la
surroga. La cassazione puntualizza e ribadisce le differenze tra i due
istituti.
Cass. civ. Sez. Unite, 29-04-2009, n. 9946
L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai
sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione
dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non
attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente
nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la
surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod.
civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod.
civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale
presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al
pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere
un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui
agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale,
postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo
"ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la
ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere
un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non
essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per
l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico
ricevuto dal debitore. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Napoli,
10/03/2006) FONTI CED Cassazione, 2009
Qui si parla di
surroga per volontà del debitore; quest’ultimo può, nella quietanza
rilasciata dal creditore, esprimere delle riserve sul credito, ma queste
non hanno effetto sulla surrogazione che si verifica comunque.
Cass. civ. Sez. I, 25-03-2009, n. 7217
In tema di pagamento con surrogazione
per volontà del debitore, la riserva del debitore - contenuta nella
quietanza rilasciata dal creditore - di ripetere quanto pagato con tale
modalità nel caso in cui il pagamento risultasse non dovuto, non incide
sulla efficacia della surrogazione, atteso che le riserve manifestate
dal debitore all'atto del pagamento non fanno venir meno il carattere
satisfattorio della prestazione effettuata, essendo il comportamento
dell'adempiente il solo presupposto logico-giuridico della sostituzione
del creditore e non rilevando, salvo casi eccezionali, le intenzioni e
gli stati soggettivi del debitore, nè vertendosi in ipotesi di novazione
dell'obbligazione. (Rigetta, App. Venezia, 18/03/2004)
FONTI Mass. Giur. It., 2009
L’art. 1203 si
occupa dei casi di surrogazione legale, ma non li elenca tutti perché vi
è un rinvio alle altre ipotesi previste dalla legge. Vi sono, comunque,
casi interessanti come quello previsto dal n. 3 del 1203. Qui, si
afferma, che la surrogazione si verifica a vantaggio di colui che,
essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva
interesse di soddisfarlo; la massima che si riporta puntualizza le
condizioni per aversi tale surrogazione.
Cass. civ. Sez. III, 16-12-2013, n. 28061
Ai fini dell'operatività della
surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., non è
necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in
base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia
direttamente obbligato nei confronti dell'"accipiens", richiedendo la
norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente
qualificato alla estinzione dell'obbligazione. (Cassa con rinvio, App.
L'Aquila, 21/08/2007) FONTI CED Cassazione, 2013 |
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