Giurisprudenza

Nel testo si è parlato dei rapporti tra l’adempimento del terzo e la surroga. La cassazione puntualizza e ribadisce le differenze tra i due istituti.

Cass. civ. Sez. Unite, 29-04-2009, n. 9946

L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Napoli, 10/03/2006) FONTI CED Cassazione, 2009

 

Qui si parla di surroga per volontà del debitore; quest’ultimo può, nella quietanza rilasciata dal creditore, esprimere delle riserve sul credito, ma queste non hanno effetto sulla surrogazione che si verifica comunque.

 

Cass. civ. Sez. I, 25-03-2009, n. 7217

In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore, la riserva del debitore - contenuta nella quietanza rilasciata dal creditore - di ripetere quanto pagato con tale modalità nel caso in cui il pagamento risultasse non dovuto, non incide sulla efficacia della surrogazione, atteso che le riserve manifestate dal debitore all'atto del pagamento non fanno venir meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, essendo il comportamento dell'adempiente il solo presupposto logico-giuridico della sostituzione del creditore e non rilevando, salvo casi eccezionali, le intenzioni e gli stati soggettivi del debitore, nè vertendosi in ipotesi di novazione dell'obbligazione. (Rigetta, App. Venezia, 18/03/2004)

FONTI Mass. Giur. It., 2009

 

L’art. 1203 si occupa dei casi di surrogazione legale, ma non li elenca tutti perché vi è un rinvio alle altre ipotesi previste dalla legge. Vi sono, comunque, casi interessanti come quello previsto dal n. 3 del 1203. Qui, si afferma, che la surrogazione si verifica a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; la massima che si riporta puntualizza le condizioni per aversi tale surrogazione.

 

Cass. civ. Sez. III, 16-12-2013, n. 28061

Ai fini dell'operatività della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'"accipiens", richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 21/08/2007) FONTI CED Cassazione, 2013


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