Giurisprudenza

La possibilità riconosciuta dall’art. 1356 c.c. di compiere atti conservativi permette che contrattualmente siano previsti specifici comportamenti da tenere nella pendenza della condizione.

 

Cass. civ., 04-05-1978, n. 2095

L'art. 1356 c.c. , consentendo all'acquirente sotto condizione sospensiva soltanto il compimento di atti conservativi, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possano concordare al riguardo iniziative e comportamenti - come l'anticipata consegna del bene anticipato - che vadano oltre la funzione meramente conservativa. FONTI Arch. Civ., 1979, 352 

Avveramento della condizione.

La condizione si considera avverata quando si verifica l'evento dedotto, è giunta la nave dall'Asia, si è superato l'esame di avvocato o il concorso in magistratura e così via.
Come si vede si tratta di un evento realmente verificatosi che produce anche degli effetti giuridici. 
In un caso però, si considera avverata la condizione anche quando non sia verificato l'evento dedotto, quando, cioè, la condizione non si sia verificata per fatto imputabile a chi aveva un interesse contrario al suo avveramento (art. 1359 c.c.), come nel caso di chi, invece di aspettare tranquillamente che giunga la nave dall'Asia, si adoperi per farla affondare. In tale ipotesi il già ricordato articolo 1359 del codice considera la condizione come avverata, come se la nave fosse effettivamente giunta nel porto.

 

 

Questa interessante sentenza pone due concetti; il primo secondo il quale non sempre il mancato avveramento della condizione per fatto di una delle parti produce come conseguenza l’avveramento (solo giuridico) di questa; come si vede se una parte ha interesse all’avveramento della condizione e poi fa in modo che non si verifichi, la condizione non può considerarsi avverata.

Il secondo indica quando una condizione può considerarsi posta nell’interesse di una delle parti.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 03-07-2013, n. 16620

La norma dell'art. 1359 cod. civ. , secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa. La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse; in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti. (Rigetta, App. Palermo, 23/05/2005) FONTI  CED Cassazione, 2013.