Giurisprudenza
La possibilità
riconosciuta dall’art. 1356 c.c. di compiere atti conservativi permette
che contrattualmente siano previsti specifici comportamenti da tenere
nella pendenza della condizione.
Cass. civ., 04-05-1978, n. 2095
L'art. 1356 c.c. , consentendo all'acquirente
sotto condizione sospensiva soltanto il compimento di atti conservativi,
non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale,
possano concordare al riguardo iniziative e comportamenti - come
l'anticipata consegna del bene anticipato - che vadano oltre la funzione
meramente conservativa. FONTI Arch. Civ., 1979, 352
Avveramento della condizione.
La condizione si considera avverata
quando si verifica l'evento dedotto, è giunta la nave dall'Asia, si è
superato l'esame di avvocato o il concorso in magistratura e così via.
Questa interessante sentenza pone due
concetti; il primo secondo il quale non sempre il mancato avveramento
della condizione per fatto di una delle parti produce come conseguenza
l’avveramento (solo giuridico) di questa; come si vede se una parte ha
interesse all’avveramento della condizione e poi fa in modo che non si
verifichi, la condizione non può considerarsi avverata. Il secondo indica
quando una condizione può considerarsi posta nell’interesse di una delle
parti.
Cass. civ. Sez. I, 03-07-2013, n. 16620
La norma dell'art. 1359 cod. civ. ,
secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora
sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse
contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte
tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa
interesse all'avveramento di essa. La condizione può ritenersi apposta
nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia
un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero
allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della
conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro
complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale
l'altra parte non abbia alcun interesse; in mancanza, la condizione
stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti.
(Rigetta, App. Palermo, 23/05/2005) FONTI CED Cassazione, 2013. |