Giurisprudenza

 

Un'applicazione davvero particolare dell'art. 1227 c.c. e cioè del concorso colposo del creditore nel danno.


Cass. civ., Sez. III, Ord., 10 settembre 2019, n. 22541
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da fatto illecito del minore bullizzato, in relazione al pregiudizio causato dall'aggressione dal medesimo posta in essere per vendetta nei confronti del suo aggressore, non può escludersi l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., in ragione del fatto che il minore bullizzato si sia determinato a tenere la condotta causativa dell'evento in un momento diverso da quello in cui abbia subito l'aggressione. In ipotesi siffatte, al contrario, il giudice deve tenere conto dei fenomeni di bullismo posti in essere ai danni della vittima e prima della reazione della stessa, giacché senza tali fenomeni l'evento non si sarebbe determinato. Pur dovendosi neutralizzare e condannare l'istinto di vendetta del minore bullizzato, invero, è innegabile che la risposta dell'ordinamento non può essere solo quella della condanna dell'atto reattivo come comportamento illecito a sé stante, ignorando le situazioni di privazione e di svantaggio che ne costituiscono il sostrato, non solo perché l'ignoranza e la sottovalutazione possono (persino) attivare un circolo negativo di vittimizzazione ulteriore, ma anche perché il bullismo non dà vita ad un conflitto meramente individuale e richiede un coacervo di interventi coordinati che, oltre a contenere il fenomeno, fungano da limite invalicabile che si interponga tra l'autore degli atti di bullismo e le persone offese, anche onde rendere del tutto ingiustificabile la reazione di queste ultime.

Fonte De Agostini Giuridica, 2019

 

Calcolo del danno da lucro cessante

 

Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 25843
In tema di contratti di investimento, la vendita coattiva delle azioni al prezzo minimo, in assenza del relativo presupposto, da parte della banca determina un danno per l'investitore derivante dalla apprezzabile, seria e consistente possibilità perduta di vendere il titolo ad un prezzo superiore a quello di "stop-loss" e con il limite del massimo prezzo raggiunto dal titolo prima dello "stop-loss" successivo; tale eventualità non può essere esclusa per il solo fatto che il titolo non abbia mai raggiunto prima del successivo "stop-loss" il prezzo di acquisto. Pertanto, tale vendita integra un inadempimento della banca all'obbligo di procedere alla vendita coattiva solo se il titolo avesse raggiunto un determinato prezzo-soglia.

Fonte De Agostini Giuridica, 2019.

 

Gli indennizzi previsti dalle procedure di servizi sono prova dell'avvenuto danno?

 

Cass. civ., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27609
Gli indennizzi che, in attuazione degli artt. 2 e 16 del D.P.R. n. 318 del 1997 devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire alla mancata prova dello stesso. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi all'introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa.

 

 

Il creditore può essere corresponsabile per i danni a lui arrecati dal debitore ex art. 1227, ma non nel caso qui deciso dalla Cassazione.

 

Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 14 febbraio 2018, n. 3676

L'obbligo informativo in capo all'intermediario sussiste in ogni caso nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli. Di talché, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile neppure un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.

 

 

Si è già visto che la responsabilità del debitore può scaturire da illecito contrattuale o extra contrattuale; in quello contrattuale il risarcimento fa riferimento all’interesse positivo del creditore a ottenere la prestazione che poi non c’è stata.
In quella extra contrattuale il danneggiante deve risarcire l’interesse negativo del danneggiato a non subire il comportamento del danneggiante.

Nonostante questo i parametri per il calcolo del risarcimento sono sostanzialmente gli stessi,( v. art. 2056)  ed è per questo che nelle sentenze citate ci riferiremo sia a casi di responsabilità contrattuale sia extracontrattuale ma vista l’enorme numero di casi ci limiteremo solo alle massime più recenti e significative anche perché gli stessi argomenti sono stati già trattati in altre parti del volume.

 

 

L’onere della prova nella responsabilità contrattuale.  Si tratta del danno da vacanza rovinata. La massima è rilevante  perché indica con precisione la ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore nella responsabilità contrattuale riferendosi a decisioni della cassazione e sezioni unite.

 

Cass. civ. Sez. III, 11-05-2012, n. 7256

Quando il danno non patrimoniale scaturisce da inadempimento contrattuale, il risarcimento è regolato dalle norme dettate in materia, e quindi, dagli artt. 1218, 1223, 1225 c.c., e valgono le specifiche regole del settore circa l'onere della prova, come specificate da Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533 (Sez. Un. n. 26972 del 2008, p.4.7.).

Se, in base al principio affermato in quest'ultima decisione richiamata, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte e sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.

Se, nell'ipotesi di inesatto adempimento grava sempre sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Se il danno-conseguenza deve essere allegato e provato e, per i pregiudizi non patrimoniali attinenti a un bene immateriale, la prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, a condizione che il danneggiato alleghi tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (Sez. Un. n. 26972 del 2008, p.4.10).

Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale "da vacanza rovinata", inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.

FONTI Sito Il caso.it, 2012

 

La responsabilità contrattuale può dar vita a un danno non patrimoniale? Sì.

 

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-11-2008, n. 26973

Anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, il cui risarcimento è regolato secondo le norme dettate in materia di responsabilità contrattuale. FONTI Foro It., 2009, 1, 1, 121

 

Il calcolo del danno nella responsabilità extracontrattuale.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3, 13-05-2016, n. 9942

In materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio. (Rigetta, Trib. Treviso, 05/08/2014) FONTI CED Cassazione, 2016

 

Il risarcimento nella responsabilità precontrattuale.

 

Cass. civ. Sez. III, 03-12-2015, n. 24625

In tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari. FONTI CED Cassazione, 2015

 

La natura contrattuale del rapporto tra medico di una struttura sanitaria e paziente.

 

Cass. civ. Sez. III, 22-09-2015, n. 18610

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Cassa con rinvio, App. Milano, 31/08/2011) FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Ci sono dei danni che non devono essere provati, si parla di danni in re ipsa, di seguito un esempio di tali danni.

 

Cass. civ. Sez. II, 15-10-2015, n. 20823

Il danno da occupazione illegittima di un immobile è "in re ipsa", attesa la temporanea perdita delle utilità normalmente conseguibili dal proprietario nell'esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene; questa presunzione "iuris tantum" è superata ove si accerti che il proprietario medesimo si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile. (Cassa con rinvio, App. Bari, 09/06/2009)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

E un caso in cui non c’è tale danno in re ipsa, si badi che qui non si parla di danno biologico.

 

Cass. civ. Sez. III, 12-02-2015, n. 2758

In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.

A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. FONTI CED Cassazione, 2015.

 

 

Il punto davvero problematico dell’art. 1223 è la definizione del nesso di causalità; le massime sono sparse e spesso di diverso tenore, ma sembra prevalere la teoria della causalità adeguata.

 

In queste massime meno si applicano, in sostanza le regole degli articoli 40 e 41 c.p. specie in relazione al concorso di cause.

 

 


Cass. civ. Sez. III, 21-07-2011, n. 15991

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico (  cioè causale) , alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, giusta disposto dell'art. 1221, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all'evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.

FONTI Resp. civ., 2012, 1, 16 nota di PELLEGRINO

 

 

Cass. civ. Sez. III, 07-10-1987, n. 7467

In presenza di un evento dannoso, tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota; a questa regola fa eccezione il principio di causalità efficiente, di cui al capoverso dell'art. 41 c. p. , secondo cui la causa, sempre che abbia le caratteristiche della prossimità o sopravvenienza rispetto alle altre cause e sia sufficiente da sola a produrre l'evento, esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni.

FONTI  Mass. Giur. It., 1987 

 

Qui una sentenza che si avvicina alla causalità adeguata ma solo per la responsabilità contrattuale. Una decisione che comunque lascia perplessi, perché se è pur vero che nella responsabilità extracontrattuale si risarciscono anche i danni imprevedibili, questi devono comunque essere limitati nell’ambito delle conseguenze immediate a dirette ( v.  art. 2056 che comunque richiama l’art. 1223).

 

App. Roma Sez. IV, 02-04-2008

In tema di risarcimento del danno, l'art. 1223 c.c., che individua quale sia l'area del danno risarcibile, va interpretato secondo i principi della teoria della regolarità causale, per cui il danno è risarcibile nella misura in cui esso possa considerarsi un effetto ordinario normale, e quindi regolare, del fatto del danneggiante, con la conseguenza che nell'area del danno risarcibile contrattuale rientrano solo le conseguenze immediate e dirette di esso, nel danno extracontrattuale, di contro, rientrano anche i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della regolarità causale.

FONTI Massima redazionale De Agostini giuridica 2008.

 

In quest’altra massima, più recente delle precedenti, la cassazione applica, in definitiva, la conditio sine qua non; l’unica modo per limitare un orientamento del genere, è quello di considerare i danni imprevedibili nell’ambito delle conseguenze immediate e dirette.

 

Cass. civ. Sez. III, 16-10-2015, n. 20932

In tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui un datore di lavoro aveva agito nei confronti del responsabile, e del suo assicuratore, di un sinistro stradale, nel quale aveva perso la vita un proprio dipendente, per essere risarcito del danno, pur non prevedibile secondo le regole statistiche della causalità, costituito dai maggiori contributi assicurativi successivamente richiesti dall'Inail in conseguenza del numero e dell'entità degli infortuni sul lavoro verificatasi nella sua impresa o a carico di essa).

(Cassa con rinvio, App. Venezia, 03/07/2012) FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Sulla prevedibilità del danno in caso di inadempimento di un contratto preliminare.

 

Cass. civ. Sez. II, 18-09-2012, n. 15639

In tema di responsabilità contrattuale, derivante dall'inadempimento da parte del promissario acquirente dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, assunto in una promessa di vendita di immobile altrui, il criterio di prevedibilità del danno risarcibile può comportare il ristoro del pregiudizio consistente nella differenza fra il prezzo pattuito in sede di preliminare e quello inferiore successivamente realizzato, mentre non consente di tener conto della perdita subita dal promittente venditore per aver dovuto restituire il bene al proprietario, in seguito al decorso del termine stabilito nell'accordo interno intercorso con quest'ultimo, non potendo rientrare nella normalità delle circostanze, secondo un criterio di comune esperienza, il fatto che la mancata conclusione del definitivo comporti la retrocessione dell'immobile al suo titolare. (Rigetta, App. Milano, 20/04/2005) FONTI CED Cassazione, 2012

 

Il danno può essere calcolato in via equitativa, ma è poi sindacabile?

 

Cass. civ., Sez. III, Ord., 19 settembre 2017, n. 21593

Il sindacato sulla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. si arresta dinnanzi ad una motivazione dalla quale emerge non solo l'applicazione dei criteri legislativamente prescritti ma anche i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati.

Fonte: De Agostini Giuridica 2017.

 

Ancora l’art. 1226 si occupa dei danni da liquidarsi in via equitativa quando questi non possono essere provati nel loro preciso ammontare; il campo di applicazione di questo articolo riguarda in special modo il danno biologico, che può essere determinato solo il via equitativa; tuttavia per la quantificazione di questo danno si fa uso di tabelle elaborate dal tribunale di Milano. Occupiamoci, allora, di alcuni casi relativi alla liquidazione del danno biologico.

 

Sono variate le tabelle del tribunale di Milano, è necessario rivedere il quantum del danno?

 

Cass. civ. Sez. III, 10-05-2016, n. 9367

In tema di applicazione delle cd. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia l'obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, la cui modifica non integra uno "jus superveniens" né in via diretta né in quanto e possano assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. (Rigetta, App. Bologna, 10/04/2013) FONTI CED Cassazione, 2016

 

 

Dobbiamo ricorrere alla valutazione del danno patrimoniale per diminuzione della capacità lavorativa quando il danneggiato ha, in realtà, un reddito bassissimo?

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 04-05-2016, n. 8896

La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale.

Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137, c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. (Rigetta, App. Brescia, 31/03/2014) FONTI CED Cassazione, 2016

 

Deve il giudice motivare le ragioni sul quantum del danno determinato il via equitativa?

                                                                                                                          

Cass. civ. Sez. I, 15-03-2016, n. 5090

L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito. (Rigetta, Napoli, 10/04/2009)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

 

Il danno patrimoniale per il lucro cessante, cioè il mancato guadagno, difficilmente può essere determinato nel suo preciso ammontare ( o provato nel suo preciso ammontare). In questo tipo di danni si apre la strada alla valutazione equitativa. Ma se l’entità del danno non può essere provata, la prova del danno deve pur sussistere, anche se può essere fornita anche con presunzioni, escludendo i danni meramente ipotetici e non probabili.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 03-12-2015, n. 24632

Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per erronea inserzione del nominativo della ditta ricorrente sull'elenco telefonico, in assenza della prova di uno sviamento di clientela per tale disguido, tanto più che il recapito telefonico della ditta risultava, chiaramente, in altra parte dello stesso elenco cartaceo e in quello "on line"). (Rigetta, App. Venezia, 02/08/2012) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Per l’art. 1227 il concorso colposo nel danno nel creditore diminuisce o esclude il risarcimento (comma 2) . Si tratta, allora, di stabilire quando questo accade.

In questa prima massima si parla del promotore finanziario e del suo cliente che hanno tenuto un comportamento poco diligente; si noti che questo principio potrebbe essere adottato anche per l’avvocato che svolga un atto processuale poi dannoso per il suo cliente, anche se l’aveva avvertito del pericolo o addirittura sia stato sollecitato dal cliente. La cassazione, come visto, ritiene comunque responsabile l’avvocato, ma l’applicazione dell’art. 1227 comma 1 potrebbe comunque ridurre il quantum del risarcimento dovuto al cliente.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 13-05-2016, n. 9892

In tema di intermediazione mobiliare, la violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 07/06/2010)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

Un tema delicato, il mancato uso del casco ( e si potrebbe ritenere delle cinture di sicurezza) può realizzare l’ipotesi dell’art. 1227?

 

Cass. civ. Sez. III, 06-05-2016, n. 9241

In materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. (Rigetta, App. Roma, 27/11/2012) FONTI CED Cassazione, 2016.

 

Per il 1227 comma 2 il debitore non può ottenere i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Ma l’onere della prova, in proposito, grava per intero sul debitore e l’eccezione può essere sollevata solo dal debitore.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 27-07-2015, n. 15750

In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza. (Cassa con rinvio, App. Brescia, 16/03/2012) FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Per l’art. 1228 chi si avvale dell’opera di terzi, risponde anche del fatto illecito doloso o colposo di questi, salvo patto contrario. Tuttavia, in applicazione del principio stabilito dall’art. 1229 che colpisce con la nullità i patti che escludono la responsabilità per dolo o colpa grave, un patto debitore e terzo che escludesse la responsabilità del terzo per dolo ( e colpa grave) è anch’esso nullo, rimanendo così responsabile il debitore per il fatto del terzo.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 07-10-2010, n. 20808

In tema di responsabilità contrattuale, il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi, sicché, ove si tratti di fatto doloso dell'ausiliario, il debitore è responsabile anche per i danni non prevedibili e tale responsabilità (al pari di quella per colpa grave) non può, ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., essere esclusa o limitata sulla base di un patto preventivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità di una società di spedizione per il fatto doloso di un proprio incaricato alla consegna di un plico, dal predetto abbandonato in un ufficio, facendo figurare l'avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza, rilevando che la clausola delle condizioni generali di abbonamento al servizio di recapito, concernente l'esclusione della responsabilità della società medesima per atti, inadempimenti od omissioni dei soggetti incaricati al trasporto delle cose oggetto di spedizione, era affetta da nullità). (Rigetta, App. Milano, 21/09/2005)

FONTI CED Cassazione, 2010

 

L’art. 1229 si occupa delle clausole di esonero di responsabilità che sono nulle quando escludono o limitano la responsabilità per dolo o colpa grave. Clausole valide di esonero di responsabilità potrebbero, tuttavia, essere nulle in quanto vessatorie per il codice del consumo o per difetto di meritevolezza.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 06-05-2016, n. 9140

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata. (Rigetta, App. Roma, 24/01/2012) FONTI CED Cassazione, 2016

 

Cass. civ. Sez. III, 09-05-2012, n. 7054
La clausola di rinuncia alla risoluzione del contratto per inadempimento è nulla per violazione dell'art.
1229 c.c. FONTI Giur. It., 2012.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 07-04-2010, n. 8235

Configura una non consentita limitazione di responsabilità, ex art. 1229 c.c., la clausola di un contratto assicurativo che, nell'escludere l'assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l'espressione testuale "da qualsiasi causa determinati") in modo ampio ed indiscriminato la non "comprensione" dei danni nell'oggetto del contratto stesso. FONTI Contratti, 2010, 6, 595


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