Giurisprudenza.
La qualificazione dell’azione di
ripetizione dell’indebito oggettivo.
Cass. civ. Sez. III, 04-04-2014, n. 7897.
Va qualificata come ripetizione di
indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad
oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo
inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza
sopravvenuta o di inesistenza parziale. FONTI CED Cassazione, 2014
I casi più frequenti di indebito
oggettivo fanno riferimento al pagamento di interessi non dovuti o
perché erano usurari o perché erano anatocistici non dovuti, come nel
caso della capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte delle
banche. Il cliente che li ha pagati ha diritto alla restituzione di
quanto dato alla banca.
In queste due massima si concentra
l’interesse sulla prescrizione dell’azione per la ripetizione
dell’indebito.
Cass. civ. Sez. I, 24-05-2016, n. 10713.
L'azione di ripetizione di indebito,
proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici
maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario
regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione
decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati
eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in
conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma
dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli
interessi non dovuti sono stati registrati. (Rigetta, App. Milano,
12/05/2010)
FONTI CED Cassazione, 2016.
Cass. civ. Sez. III, 11-11-2015, n.
22978
Gli interessi dovuti in relazione alla
ripetizione di una prestazione indebita sono soggetti alla stessa
prescrizione ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di
cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione relativa agli
interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione
che la rende partecipe della stessa natura della "condictio indebiti" e
della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni.
(Cassa con rinvio, App. Roma, 18/02/2014)
FONTI CED Cassazione, 2015
Per l’art. 2033 anche i frutti e gli
interessi possono essere richiesti dal creditore in sede
di ripetizione dell’indebito dal
giorno della “domanda”, ma stiamo parlando della domanda giudiziale?
Cass. civ. Sez. I, 09-11-2015, n. 22852
In tema di ripetizione d'indebito
oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va
intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha
valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'art. 1219
c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens"
(in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente
applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di
quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148
c.c. (Rigetta, App. Catanzaro, 21/01/2009)
FONTI CED Cassazione, 2015
Indebito oggettivo e risoluzione del contratto.
Cass. civ. Sez. III, 25-08-2014, n. 18185
In caso di risoluzione per
inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della "causa
adquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in
esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito
oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa
determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'"accipiens"
risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in
malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il
controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato
nei soli limiti del suo arricchimento. (Cassa con rinvio, App. Roma,
20/05/2010)
FONTI CED Cassazione, 2014
Come si fa a distinguere un indebito
soggettivo da uno oggettivo?
Bisogna guardare il solvens, cioè
colui che paga e non chi riceve.
E allora se abbiamo un solvens che
paga ma non è debitore di quel creditore l’indebito è oggettivo.
D’altro canto chi riceve la somma di
denaro non è creditore di chi paga e allora dal suo punto di vista
l’indebito è soggettivo, ma quello che conta è il punto di vista del
solvens che non essendo debitore a nessun titolo nei confronti di chi
riceve è come se avesse
pagato per un titolo inesistente.
L'estinzione di debito di cui ad una
ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente,
sull'erroneo presupposto che quest'ultimo le abbia conferito mandato,
configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo
riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito
soggettivo "ex latere accipientis", al quale si applica la disciplina
dell'indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che
l'"accipiens" fosse effettivamente creditore della somma incassata, in
quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del
"solvens", che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell'"accipiens"
né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o
inesistenza del titolo dell'obbligazione. (Rigetta, App. Venezia,
11/11/2004). FONTI Mass. Giur. It., 2009
Un caso particolare risolto dalle
sezioni unite. Un terzo paga un debito altrui ma essendo consapevole che
il debito era altrui. Ciò provoca l’estinzione dell’obbligazione, e cosa
può fare allora il terzo che ha pagato?
Non
può agire in surrogazione, ma nemmeno con le regole dell’indebito
soggettivo, perché cosciente che il debito era altrui, e allora l’unica
è agire con l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del
debitore.
Cass. civ. Sez. Unite, 29-04-2009, n. 9946
L'adempimento spontaneo di
un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ.,
determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del
creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per
agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso
configurabili né la surrogazione per volontà del creditore,
prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore,
prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203
n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto
con altri o per altri al pagamento del debito.
La consapevolezza da parte del terzo
di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di
cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale,
postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo
"ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la
ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere
un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non
essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per
l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico
ricevuto dal debitore. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Napoli,
10/03/2006)
FONTI CED Cassazione, 2009. |
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