Giurisprudenza.

 

 

La qualificazione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo.

 

Cass. civ. Sez. III, 04-04-2014, n. 7897.

Va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. FONTI CED Cassazione, 2014

 

 

 

I casi più frequenti di indebito oggettivo fanno riferimento al pagamento di interessi non dovuti o perché erano usurari o perché erano anatocistici non dovuti, come nel caso della capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte delle banche. Il cliente che li ha pagati ha diritto alla restituzione di quanto dato alla banca.

In queste due massima si concentra l’interesse sulla prescrizione dell’azione per la ripetizione dell’indebito.

 

Cass. civ. Sez. I, 24-05-2016, n. 10713.

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. (Rigetta, App. Milano, 12/05/2010)

FONTI CED Cassazione, 2016.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 11-11-2015, n. 22978

Gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della "condictio indebiti" e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni. (Cassa con rinvio, App. Roma, 18/02/2014)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Per l’art. 2033 anche i frutti e gli interessi possono essere richiesti dal creditore in sede di ripetizione dell’indebito dal giorno della “domanda”, ma stiamo parlando della domanda giudiziale?

 

Cass. civ. Sez. I, 09-11-2015, n. 22852

In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c. (Rigetta, App. Catanzaro, 21/01/2009)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Indebito oggettivo e risoluzione del contratto.

 

Cass. civ. Sez. III, 25-08-2014, n. 18185

In caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della "causa adquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'"accipiens" risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento. (Cassa con rinvio, App. Roma, 20/05/2010)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Come si fa a distinguere un indebito soggettivo da uno oggettivo?

Bisogna guardare il solvens, cioè colui che paga e non chi riceve.

E allora se abbiamo un solvens che paga ma non è debitore di quel creditore l’indebito è oggettivo.

D’altro canto chi riceve la somma di denaro non è creditore di chi paga e allora dal suo punto di vista l’indebito è soggettivo, ma quello che conta è il punto di vista del solvens che non essendo debitore a nessun titolo nei confronti di chi riceve  è come se avesse pagato per un titolo inesistente.


Cass. civ. Sez. I, 11-09-2009, n. 19703.

L'estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo "ex latere accipientis", al quale si applica la disciplina dell'indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'"accipiens" fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del "solvens", che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell'"accipiens" né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell'obbligazione. (Rigetta, App. Venezia, 11/11/2004). FONTI Mass. Giur. It., 2009

 

Un caso particolare risolto dalle sezioni unite. Un terzo paga un debito altrui ma essendo consapevole che il debito era altrui. Ciò provoca l’estinzione dell’obbligazione, e cosa può fare allora il terzo che ha pagato?

 Non può agire in surrogazione, ma nemmeno con le regole dell’indebito soggettivo, perché cosciente che il debito era altrui, e allora l’unica è agire con l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del debitore.

 

 

Cass. civ. Sez. Unite, 29-04-2009, n. 9946

L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito.

La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Napoli, 10/03/2006)

FONTI CED Cassazione, 2009.


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