Giurisprudenza

La remissione del debito, come visto, è un negozio giuridico, che può aversi in forma espressa o tacita. Di conseguenza l’elemento volontario del creditore è essenziale alla stessa efficacia e limiti della remissione, come si legge anche in questa massima.

Cass. civ. Sez. III, 14-07-2006, n. 16125

La remissione del debito, quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito.

Peraltro, pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito. (Cassa con rinvio, App. Roma, 28 Novembre 2002) FONTI CED Cassazione, 2006

L’estinzione dell’obbligazione per remissione, anche se già avvenuta, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Cass. civ. Sez. I, 18-05-2006, n. 11749

L'eccezione di estinzione del credito per remissione rientra nel novero di quelle che devono essere proposte dalla parte, sulla quale grava pertanto l'onere di allegare e provare il fatto estintivo dell'obbligazione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 31 Gennaio 2002)

FONTI CED Cassazione, 2006

 

La forma della remissione è libera, ma non dimentichiamo la prima massima citata, deve comunque evincersi la volontà del creditore qui di nuovo ribadita

 

Cass. civ. Sez. I, 18-05-2006, n. 11749

La remissione del debito non richiede una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, e può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito. (Cassa con rinvio, App. Roma, 31 Gennaio 2002) FONTI CED Cassazione, 2006

 

L’art. 1237 si riferisce alla restituzione volontaria del documento come prova della liberazione del debitore; ma questo potrebbe non bastare per il creditore (caso della prima massima) quando la controversia riguarda non il pagamento ma la remissione.

Il discorso cambia quando si voglia provare il pagamento attraverso il possesso del titolo. In questo caso sarà il creditore che dovrà provare che il debitore è in possesso della cambiale per un motivo diverso dalla remissione del debito ( seconda e terza massima)..

 

Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1455

Nelle controversie aventi ad oggetto l'estinzione dell'obbligazione per modi diversi dall'adempimento, la restituzione volontaria al debitore del titolo originale del credito, da parte del creditore, vale come liberazione dalla obbligazione, in conformità alla valutazione legale tipica del suddetto comportamento prevista dall'art. 1237, primo comma, cod. civ., a condizione che il debitore, secondo il principio generale posto dal'art. 2697 cod. civ., provi la volontarietà della restituzione da parte del creditore o da persona ad esso riferibile. (Rigetta, App. Palermo, 23/03/2012)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. I, 03-06-2010, n. 13462

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, primo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. (Fattispecie relativa a rigetto, confermato dalla S.C., di opposizione ad ammortamento di vaglia cambiari). (Rigetta, App. Bologna, 17/03/2004) FONTI CED Cassazione, 2010

 

Cass. civ., 02-12-1982, n. 6543

L'art. 1237 c. c. riguarda i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento e ricollega alla restituzione volontaria al debitore del titolo originale del credito la prova della liberazione dello stesso, e non la prova del pagamento, mentre il possesso, da parte del debitore, di tale titolo è idoneo a configurare una presunzione iuris tantum, e non assoluta, di pagamento. FONTI  Mass. Giur. It., 1982 


Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete