Giurisprudenza
La remissione del debito, come visto, è un negozio giuridico, che può
aversi in forma espressa o tacita. Di conseguenza l’elemento volontario
del creditore è essenziale alla stessa efficacia e limiti della
remissione, come si legge anche in questa massima.
Cass. civ. Sez. III, 14-07-2006, n. 16125
La remissione del debito, quale atto
abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di
credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti
da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in
quanto voluta dal creditore con la conseguenza che la volontà di
remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel
creditore, dell'esistenza del debito.
Peraltro, pur non potendosi presumere,
la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione
tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà
abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non
equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del
diritto di credito. (Cassa con rinvio, App. Roma, 28 Novembre 2002)
FONTI CED Cassazione, 2006
L’estinzione dell’obbligazione per remissione, anche se già avvenuta,
non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Cass. civ. Sez. I, 18-05-2006, n. 11749
L'eccezione di estinzione del credito
per remissione rientra nel novero di quelle che devono essere proposte
dalla parte, sulla quale grava pertanto l'onere di allegare e provare il
fatto estintivo dell'obbligazione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 31
Gennaio 2002)
FONTI CED Cassazione, 2006
La forma della
remissione è libera, ma non dimentichiamo la prima massima citata, deve
comunque evincersi la volontà del creditore qui di nuovo ribadita
Cass. civ. Sez. I, 18-05-2006, n. 11749
La remissione del debito non richiede
una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, e può
quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da
un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo
univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da
circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del
diritto di credito. (Cassa con rinvio, App. Roma, 31 Gennaio 2002) FONTI
CED Cassazione, 2006
L’art. 1237 si riferisce alla
restituzione volontaria del documento come prova della liberazione del
debitore; ma questo potrebbe non bastare per il creditore (caso della
prima massima) quando la controversia riguarda non il pagamento ma la
remissione. Il discorso cambia
quando si voglia provare il pagamento attraverso il possesso del titolo.
In questo caso sarà il creditore che dovrà provare che il debitore è in
possesso della cambiale per un motivo diverso dalla remissione del
debito ( seconda e terza massima)..
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1455
Nelle controversie aventi ad oggetto
l'estinzione dell'obbligazione per modi diversi dall'adempimento, la
restituzione volontaria al debitore del titolo originale del credito, da
parte del creditore, vale come liberazione dalla obbligazione, in
conformità alla valutazione legale tipica del suddetto comportamento
prevista dall'art. 1237, primo comma, cod. civ., a condizione che il
debitore, secondo il principio generale posto dal'art. 2697 cod. civ.,
provi la volontarietà della restituzione da parte del creditore o da
persona ad esso riferibile. (Rigetta, App. Palermo, 23/03/2012)
FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. I, 03-06-2010, n.
13462
Il possesso da parte del debitore del
titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale
"juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui
deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il
pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra
causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari,
dall'art. 45, primo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo
il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua
riconsegna con quietanza al portatore. (Fattispecie relativa a rigetto,
confermato dalla S.C., di opposizione ad ammortamento di vaglia
cambiari). (Rigetta, App. Bologna, 17/03/2004) FONTI CED Cassazione,
2010
Cass. civ., 02-12-1982, n. 6543
L'art. 1237 c. c. riguarda i modi di
estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento e ricollega alla
restituzione volontaria al debitore del titolo originale del credito la
prova della liberazione dello stesso, e non la prova del pagamento,
mentre il possesso, da parte del debitore, di tale titolo è idoneo a
configurare una presunzione iuris tantum, e non assoluta, di pagamento.
FONTI Mass. Giur. It., 1982 |
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