Giurisprudenza.
La forma della
ricognizione di debito. Può aversi anche attraverso comportamenti
concludenti.
Cass. civ. Sez. III, 21-07-2016, n. 14993
La ricognizione del debito, al pari di
qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche
da un comportamento tacito purché inequivoco, dovendo cioè trattarsi di
un comportamento che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi
debitore. Dunque la volontà negoziale può ritenersi tacitamente
manifestata quando il comportamento che esprime sia inequivoco ed
incompatibile con una diversa volontà negoziale.
FONTI De Agostini Giuridica 2016.
L'assegno post
datato può valere come promessa di pagamento, ma è nullo come negozio di
garanzia.
Cass. civ. Sez. I, 24-05-2016, n. 10710.
L'emissione di un assegno in bianco o
postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di
garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e
deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente
alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle
mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di
inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli
artt.1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo
sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce
del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed
al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il
principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il
giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di
garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988
c.c. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 14/05/2009) FONTI CED Cassazione,
2016
Promessa di
pagamento e ricognizione di debito non sono il rapporto fondamentale, ma
producono il solo effetto dell'inversione dell'onere della prova.
Trib. Torino Sez. VIII, 15-06-2016
La promessa di pagamento, come la
ricognizione di debito, non costituisce fonte autonoma di obbligazione,
ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto
fondamentale, ed anche quando è titolata, cioè contenente il riferimento
al rapporto giuridico che sta alla sua base, produce il mero effetto
dell'astrazione processuale dalla "causa debendi", dispensando il
promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale
che si presume fino a prova contraria, e deve essere, oltre che
esistente, valido. Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante
della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto,
è invalido o si è estinto.
FONTI De Agostini giuridica , 2016
Cass. civ. Sez. II, 17-06-2014, n.
13776
La ricognizione di debito non
rappresenta un'autonoma fonte di obbligazione, ma ha il solo effetto di
sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto
fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre
che esistente, valido. FONTI DE Agostini Giuridica 2014
|
Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete |