Giurisprudenza.

 

La forma della ricognizione di debito. Può aversi anche attraverso comportamenti concludenti.

 

Cass. civ. Sez. III, 21-07-2016, n. 14993

La ricognizione del debito, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito purché inequivoco, dovendo cioè trattarsi di un comportamento che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore. Dunque la volontà negoziale può ritenersi tacitamente manifestata quando il comportamento che esprime sia inequivoco ed incompatibile con una diversa volontà negoziale.

FONTI De Agostini Giuridica 2016.

 

L'assegno post datato può valere come promessa di pagamento, ma è nullo come negozio di garanzia.

 

Cass. civ. Sez. I, 24-05-2016, n. 10710.

L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt.1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 14/05/2009) FONTI CED Cassazione, 2016

 

Promessa di pagamento e ricognizione di debito non sono il rapporto fondamentale, ma producono il solo effetto dell'inversione dell'onere della prova.

 

Trib. Torino Sez. VIII, 15-06-2016

La promessa di pagamento, come la ricognizione di debito, non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ed anche quando è titolata, cioè contenente il riferimento al rapporto giuridico che sta alla sua base, produce il mero effetto dell'astrazione processuale dalla "causa debendi", dispensando il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto.

FONTI De Agostini giuridica , 2016

 

Cass. civ. Sez. II, 17-06-2014, n. 13776

La ricognizione di debito non rappresenta un'autonoma fonte di obbligazione, ma ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. FONTI DE Agostini Giuridica 2014

 


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